La deduzione limitata dei canoni di noleggio automezzi
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa disciplina fiscale della deduzione dei costi degli automezzi utilizzati nell’esercizio d’impresa o arti e professioni è contenuta nell’articolo 164, Tuir, la cui struttura è la seguente:
- nella lettera a), è prevista la deduzione integrale di tutti i costi relativi ai veicoli esclusivamente strumentali; secondo la prassi dell’Agenzia delle entrate si tratta di fattispecie in cui l’attività non può essere svolta senza tali beni (come, ad esempio, per le imprese di noleggio o per le autoscuole), ovvero per quelli adibiti ad uso pubblico (es. il taxi);
- nella lettera b), è prevista la deduzione parziale dei costi relativi ai veicoli ad uso promiscuo, per i quali la limitazione è duplice, poiché riguarda in primo luogo il costo fiscalmente riconosciuto per il quale si introduce un limite (euro 18.075,99 elevato ad euro 25.822,84 per gli agenti e rappresentanti di commercio), ed in secondo luogo l’ammortamento o il canone di leasing sono deducibili nei limiti del 20% del costo (80% per gli agenti e rappresentanti di commercio). È opportuno precisare che, per le spese di gestione del mezzo (carburanti, lubrificanti, ecc.) si applica solamente il limite percentuale e non anche quello assoluto;
- nella lettera b-bis), infine, si prevede la deduzione del 70% dei costi (senza alcun limite massimo) relativi ai veicoli utilizzati promiscuamente dai dipendenti per la maggior parte del periodo di possesso. A fronte di tale deduzione, è bene ricordare che, in capo al dipendente assegnatario, si realizza un reddito in natura pari alla percorrenza convenzionale del 30% di 15.000 km annui calcolato in base alle tabelle Aci. Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall’1.7.2020, la suddetta percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica.





