2 Settembre 2024

La deduzione limitata dei canoni di noleggio automezzi

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

La disciplina fiscale della deduzione dei costi degli automezzi utilizzati nell’esercizio d’impresa o arti e professioni è contenuta nell’articolo 164, Tuir, la cui struttura è la seguente:

  • nella lettera a), è prevista la deduzione integrale di tutti i costi relativi ai veicoli esclusivamente strumentali; secondo la prassi dell’Agenzia delle entrate si tratta di fattispecie in cui l’attività non può essere svolta senza tali beni (come, ad esempio, per le imprese di noleggio o per le autoscuole), ovvero per quelli adibiti ad uso pubblico (es. il taxi);
  • nella lettera b), è prevista la deduzione parziale dei costi relativi ai veicoli ad uso promiscuo, per i quali la limitazione è duplice, poiché riguarda in primo luogo il costo fiscalmente riconosciuto per il quale si introduce un limite (euro 18.075,99 elevato ad euro 25.822,84 per gli agenti e rappresentanti di commercio), ed in secondo luogo l’ammortamento o il canone di leasing sono deducibili nei limiti del 20% del costo (80% per gli agenti e rappresentanti di commercio). È opportuno precisare che, per le spese di gestione del mezzo (carburanti, lubrificanti, ecc.) si applica solamente il limite percentuale e non anche quello assoluto;
  • nella lettera b-bis), infine, si prevede la deduzione del 70% dei costi (senza alcun limite massimo) relativi ai veicoli utilizzati promiscuamente dai dipendenti per la maggior parte del periodo di possesso. A fronte di tale deduzione, è bene ricordare che, in capo al dipendente assegnatario, si realizza un reddito in natura pari alla percorrenza convenzionale del 30% di 15.000 km annui calcolato in base alle tabelle Aci. Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall’1.7.2020, la suddetta percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica.

Per quanto riguarda l’ipotesi del noleggio del veicolo l’articolo 164, Tuir, nella versione vigente dal 2017, stabilisce che non si tiene conto (e quindi è indeducibile dal reddito d’impresa) della parte di costo che eccede l’importo di euro 3.615,20 (aumentato ad euro 5.164,57). In merito a tale limite, è bene precisare, in primo luogo, che si tratta di un importo riferito all’intero anno solare; ragion per cui se il contratto di noleggio ha una durata inferiore all’anno è necessario ragguagliare il predetto limite ai giorni di durata del contratto (es. se il contratto ha una durata di 30 giorni, il limite massimo di deduzione è pari a euro 3.615,20 x 30/365 = euro 297,14).

In secondo luogo, al pari di quanto descritto in precedenza per l’ipotesi di acquisto diretto del veicolo, è necessario applicare al predetto ammontare massimo anche il limite percentuale del 20%, elevato all’80% per gli agenti e rappresentanti di commercio. È bene ricordare che l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 48/E/1998, ha precisato che il doppio limite di deducibilità (assoluto e percentuale) nei contratti cd. “full service” (in cui il canone comprende sia la quota di noleggio che si servizi accessori riferiti alla gestione del mezzo, quali la manutenzione, l’assicurazione, il bollo, ecc.) si applica al solo canone di noleggio “puro” e non anche con riguardo ai servizi accessori ai quali si applica solamente il limite percentuale.

Ad esempio, un’impresa che noleggia un automezzo per l’intero periodo d’imposta corrispondendo un canone annuo di euro 10.000, di cui euro 7.000 per noleggio puro ed euro 3.000 per servizi accessori, può dedurre euro 3.615,20 x 20% = euro 723,04 (noleggio puro) oltre ad euro 3.000 x 20% = 600 euro, a titolo di servizi accessori. Come anticipato, infine, la deduzione per gli agenti di commercio è pari all’80% della soglia massima di euro 5.164,57 per la quota di canone riferita al noleggio, mentre per i servizi accessori la deduzione è pari all’80% del totale degli stessi. La disciplina riferita gli agenti e rappresentanti di commercio si applica anche ai promotori finanziari ed agli agenti assicurativi (risoluzione n. 267/E/1995).