La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
di Angelo GinexLa L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto molteplici misure di sostegno in favore dei contribuenti.
Tra le diverse misure fiscali essa contempla la definizione agevolata degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con adesione.
Più precisamente l’articolo 1, comma 180, L. 197/2022 ha previsto che gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023, così come quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data ma comunque entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 D.Lgs. 218/1997, entro il termine per la proposizione del ricorso, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
Al successivo comma 181 è altresì stabilito che la medesima definizione in acquiescenza trova applicazione anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023, così come quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data ma comunque entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo di quelle irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
Sia nel caso degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e liquidazione, sia con riferimento agli atti di recupero, è ammessa la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme dovute.
Infatti l’articolo 1, comma 182, L. 197/2022 ha previsto che le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.
Da ultimo la novella ha escluso in tutte le ipotesi sopra indicate la compensazione prevista dall’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
Per quanto concerne poi i procedimenti di accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 218/1997, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di procedere alla definizione agevolata degli atti.
In particolare l’articolo 1, comma 179, L. 197/2022 ha previsto che nel caso dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente a tale data ma comunque entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 D.Lgs. 218/1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
La Legge di Bilancio 2023 ha altresì precisato che la possibilità di definizione agevolata sopra indicata, trova applicazione anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti obbligatori di cui all’articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023.
Anche in questo caso è ammessa la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme dovute in virtù del richiamo contenuto nell’articolo 1, comma 182, L. 197/2022, ove è stabilito che le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.
Parimenti è esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
Inoltre la novella ha espressamente stabilito che sono esclusi dalle definizioni sopra esaminate gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater D.L. 167/1990.
Da ultimo, pur collocandosi in una fase antecedente a quella sopra trattata, merita un cenno il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie di cui all’articolo 1, comma 174, L. 197/2022.
La disposizione citata ha stabilito che, in relazione ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, le violazioni diverse da quelle risultanti dalla liquidazione automatica e dalle irregolarità formali, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate spontaneamente con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Anche in questo caso è previsto il versamento delle somme dovute possa essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.
Tale regolarizzazione è consentita a condizione che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.
La regolarizzazione è esclusa per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
Da ultimo restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data del 1° gennaio 2023 e non si dà luogo a rimborso.