12 Gennaio 2017

La definizione agevolata dei carichi: rottamare ma non troppo

di Marco Bomben
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È noto che l’articolo 6 del D.L. 193/2016 ha introdotto un regime di definizione agevolata dei carichi di ruolo impagati che sono stati affidati dall’Ente impositore (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.) a Equitalia entro il 31 dicembre 2016.

La norma in parola introduce un regime opzionale di favore per il contribuente, garantendogli la possibilità di estinguere il proprio debito senza dover corrispondere le sanzioni incluse nei ruoli, gli interessi di mora e le somme aggiuntive INPS.

Restano dovuti il capitale, gli interessi relativi al periodo compreso tra l’originaria scadenza del tributo e l’iscrizione a ruolo, gli aggi di riscossione e le spese di notifica.

La richiesta di definizione agevolata deve essere inoltrata ad Equitalia entro il 31 marzo 2017 utilizzando il modello apposito messo a disposizione dall’ente sul proprio sito internet. Con l’esercizio dell’opzione vengono automaticamente sospesi tutti i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi affidati ad Equitalia assieme ai versamenti di tutte le rate aventi scadenza successiva al 31 dicembre 2016.

A seguito della richiesta di rottamazione dei carichi, all’Agente della riscossione viene inibito:

  • l’avvio di nuove azioni esecutive;
  • l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (mantengono validità quelli già iscritti);
  • la prosecuzione delle procedure di recupero coattivo già avviate (a condizione che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo, non sia stata già presentata istanza di assegnazione, non sia già stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).

Stante i benefici sopra elencati si potrebbe essere tentati di fare ricorso alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, abbagliati dallo sgravio integrale di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive, senza prima un’analisi del caso concreto.

Occorre, invece, procedere con cautela alla valutazione dell’effettiva convenienza dell’opzione. Nell’analisi si dovranno ponderare attentamente la disponibilità finanziaria del debitore ed i rischi connessi al mancato perfezionamento della definizione agevolata. Infatti, se da un lato la rottamazione dei carichi comporta lo sgravio della posizione debitoria, dall’altro, il pagamento delle somme residue deve essere effettuato integralmente entro il 2018, potendo essere rateizzato, ma con un massimo di cinque rate di pari importo così suddivise:

  • nel 2017 deve essere versato almeno il 70% degli importi in tre rate scadenti a luglio, settembre e novembre;
  • nel 2018 deve essere versato il restante 30% in due rate scadenti ad aprile e settembre.

Qualora la rottamazione non si perfezioni per il mancato, parziale oppure ritardato pagamento anche di una sola rata, vengono meno tutti i benefici legati all’esercizio dell’opzione. In particolare, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, ritornano ad essere attivabili tutte le azioni di recupero precedentemente inibite (quali ad esempio ipoteche, fermi, pignoramenti ed espropri) e gli eventuali versamenti restano acquisiti come acconto sul totale nuovamente comprensivo di sanzioni, interessi e altre maggiorazioni. Da ultimo, scatta il divieto di rateazione del debito, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 602/1973, con la conseguente e definitiva impossibilità di procedere ad una nuova dilazione.

Concludendo, la definizione agevolata dei carichi offre sì al contribuente notevoli benefici sul piano dell’importo complessivo da versare, ma a fronte di un numero assai esiguo di rate (specie se confrontato con le rateazioni in essere).

Infatti, atteso che ai fini del perfezionamento dell’opzione è richiesto il versamento integrale e tempestivo di ogni singola rata, in caso inadempienza, il beneficio della rottamazione viene definitivamente vanificato rischiando addirittura di peggiore la situazione iniziale, soprattutto quando il contribuente era in rateazione.

Per questo motivo la scelta deve essere sempre preceduta da un’attenta pianificazione finanziaria, anche in considerazione del fatto che le scadenze delle rate della rottamazione possono sovrapporsi con i termini di versamento delle imposte.

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La rottamazione e la gestione delle cartelle di pagamento