Va evidenziato che la decisione del contribuente di avvalersi della definizione agevolata delle sanzioni non comporta alcun effetto in ordine al riconoscimento della fondatezza della pretesa avanzata dall’ufficio: egli ben potrebbe, pertanto, limitarsi al pagamento delle sanzioni in misura ridotta per poi procedere ad impugnare l’atto di accertamento o di rettifica in relazione alla maggior imposta richiestagli in pagamento. Sul punto si è espressa anche l’Amministrazione finanziaria con la C.M. 180/1998, la quale specifica come “la definizione agevolata prevista dall’articolo 17, comma 2, sia riferita esclusivamente alle sanzioni e non comporti acquiescenza rispetto al tributo. Essa si differenzia quindi dalla rinuncia all’impugnazione ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 218/1997 cui conseguono, oltre alla riduzione delle sanzioni, la definitività del provvedimento di accertamento e gli ulteriori effetti previsti dall’articolo 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, dello stesso D.Lgs. 218/1997”.
Possono accedere alla definizione agevolata delle sanzioni il trasgressore e gli obbligati in solido. Come precisato sempre dalla C.M. 180/1998, la definizione eseguita dagli obbligati in via solidale comporta l’estinzione dell’obbligazione propria dell’autore materiale, così come quella eseguita dall’autore materiale comporta l’estinzione dell’obbligazione riferibile ai coobbligati.
La circolare, inoltre, specifica che laddove i coobbligati coincidano con i soggetti indicati nell’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 472/1997 e la violazione sia commessa senza dolo o colpa grave, il pagamento dell’autore della violazione determina l’estinzione dell’obbligazione dei coobbligati nei limiti dell’importo entro cui la sanzione può essere eseguita nei confronti dell’autore stesso, ovvero fino a 50.000 euro (a meno che, naturalmente, egli decida di estinguere l’intera obbligazione, anche per la parte eccedente il limite di 50.000 euro, eliminando così integralmente l’obbligazione posta a carico dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1). In tale eventualità, i coobbligati possono definire l’obbligazione loro propria (ovvero, la parte residua rispetto ai 50.000 definiti dall’autore) nei termini e secondo le modalità indicate nell’articolo 16, comma 3, dopo la notificazione nei loro confronti dell’atto di contestazione.
Si ritiene che le indicazioni fornite dal documento di prassi rimangano valide anche a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 158/2015 agli articoli 5 e 11 del D.Lgs. 472/1997.
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