1 Agosto 2017

La definizione agevolata delle sanzioni

di EVOLUTION
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La definizione agevolata delle sanzioni è disciplinata dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997, contenenti le disposizioni che regolano l’irrogazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Istituti deflattivi”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza nello specifico l’ambito soggettivo dell’istituto.

Gli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997 disciplinano l’irrogazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria rispettivamente attraverso l’emissione di un apposito atto, detto atto di contestazione, ovvero contestualmente all’avviso di accertamento con il quale vengono determinate le maggiori imposte dovute dal contribuente.

Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, D.Lgs. 472/1997, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Analogamente, il comma 2 del successivo articolo 17 prevede la possibilità per il contribuente di definire in maniera agevolata le sanzioni irrogate contestualmente all’avviso di accertamento o rettifica.

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