La definizione degli avvisi di irregolarità prevista dal Decreto Sostegni
di Stefano RossettiL’articolo 5 D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) prevede la possibilità per i contribuenti, a determinate condizioni, di definire gli avvisi bonari emessi ai sensi degli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972.
Sotto il profilo soggettivo, la disposizione agevolativa può essere fruita esclusivamente dai soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (23 marzo 2021) il cui volume d’affari 2020 si è ridotto in misura superiore al 30% rispetto al volume d’affari 2019. Il calcolo della riduzione deve essere effettuato confrontando il volume d’affari della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2020 con il medesimo dato relativo al periodo d’imposta 2019.
Inoltre, l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 5 del Decreto Sostegni prevede che, per quanto riguarda i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva (si pensi, a mero titolo di esempio, ai contribuenti forfettari oppure ai soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti), la riduzione del 30% deve essere calcolata prendendo a riferimento i ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2020.
Per ciò che attiene al profilo oggettivo, rientrano tra le somme oggetto di definizione agevolata quelle derivanti da comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi dell’articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972:
- elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione ex articolo 157 del Decreto Rilancio, per ciò che riguarda il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 (periodo d’imposta 2017 per quanto riguarda i soggetti solari);
- elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (periodo d’imposta 2018 per i soggetti solari).
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Sostegni, una volta effettuata la verifica dei presupposti, la proposta di definizione agevolata verrà inviata dall’Amministrazione finanziaria ai contribuenti tramite pec o raccomandata con avviso di ricevimento.
Tuttavia, con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate potranno essere stabilite ulteriori modalità di recapito delle comunicazioni al contribuente.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 5 del Decreto Sostegni la definizione avviene mediante versamento:
- delle imposte e/o dei contributi previdenziali;
- degli interessi.
Le sanzioni e le somme aggiuntive vengono stralciate.
Il pagamento deve avvenire secondo i termini e le modalità del D.Lgs. 462/1997, ovvero:
- in un’unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con le modalità indicate nell’articolo 19 D.Lgs. 241/1997 (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 462/1997);
- in forma rateale, per un numero massimo di rate trimestrali pari ad 8, oppure se il debito è superiore a 5.000 euro per un massimo di 20 rate trimestrali (articolo 3-bis, comma 1, D.Lgs. 462/1997);
- in caso di versamento dilazionato, l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre (articolo 3-bis, comma 2, D.Lgs. 462/1997).
Ai fini della fruizione dell’agevolazione in commento occorre sottolineare che:
- in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle scadenze previste, delle somme dovute, la definizione agevolata non si perfeziona e vengono applicate le sanzioni ordinarie;
- le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
Sulla base di quanto sopra visto, dunque, l’accesso alla definizione degli avvisi di irregolarità sarà automatico, nel senso che il contribuente non sarà tenuto a presentare un’istanza, ma sarà direttamente l’Amministrazione finanziaria che, una volta verificati i presupposti sulla base delle dichiarazioni fiscali presentate, provvederà ad inviare al contribuente la proposta di definizione agevolata.
A questo punto il contribuente potrà aderire versando le somme richieste; diversamente l’Agenzia delle Entrate iscriverà a ruolo le somme applicando le ordinarie sanzioni previste per gli omessi versamenti d’imposta.