La definizione del Pvc non è preclusa dall’accertamento
di Angelo GinexNon ha alcun effetto preclusivo sulla definizione agevolata del processo verbale di constatazione la notifica al contribuente, successivamente alla data del 24.10.2018, dell’avviso di accertamento avente ad oggetto le medesime violazioni constatate nel processo verbale.
È questo il chiarimento offerto dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 19 del 30 gennaio 2019 alla domanda di interpello ex articolo 11, comma 1, lett. a), L. 212/2000 proposta da un contribuente in relazione alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione prevista dall’articolo 1 D.L. 119/2018.
Innanzitutto, si rammenta che la norma citata ha introdotto la possibilità di definire in modo agevolato il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 L. 4/1929 e consegnati entro il 24 ottobre 2018, presentando la dichiarazione omessa oppure quella integrativa in relazione a ciascun periodo d’imposta e versando soltanto le imposte autoliquidate, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Come noto, la misura agevolativa in parola prevede che possano essere oggetto di regolarizzazione le violazioni contestate in materia di:
- imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe ed Iva;
- risorse proprie tradizionali UE (in tal caso, saranno dovuti anche gli interessi di mora, previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, Regolamento UE 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e decorrenti dall’1 maggio 2016, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo).
Costituisce invece causa di esclusione dalla definizione agevolata dei PVC la notifica di un avviso di accertamento o consegna di un invito al contraddittorio prima del 24.10.2018.
Le dichiarazioni di regolarizzazione delle violazioni constatate nei verbali devono essere:
- inoltrate entro il 31 maggio 2019, con le modalità stabilite dal provvedimento prot. n. 17776/2019 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- relative a violazioni attinenti ai periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini per l’accertamento ai fini delle imposte dirette (articolo 43 D.P.R. 600/1973) e dell’Iva (articolo 57 D.P.R. 633/1972).
Ebbene, venendo alla fattispecie prospettata con la domanda di interpello in rassegna, il contribuente istante, dopo aver precisato di essere stato destinatario sia di un processo verbale di constatazione, a seguito di un controllo sugli studi di settore dal quale erano emersi rilievi per costi indeducibili, sia di un avviso di accertamento successivamente alla data del 24.10.2018, chiede di conoscere:
- se possa beneficiare della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione di cui all’articolo 1 D.L. 119/2018, presentando apposita dichiarazione ed effettuando il relativo versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 31 maggio 2019;
- in caso di risposta affermativa al primo quesito, se si renda necessario o utile presentare istanza di accertamento con adesione e, eventualmente, impugnare l’avviso di accertamento, nelle more del perfezionamento della suddetta definizione agevolata.
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate, richiamando il provvedimento prot. n. 17776/2019, intervenuto successivamente al caso concreto esposto con l’interpello in disamina e già risolutivo della questione, ha chiarito expressis verbis che la definizione del processo verbale di constatazione prevale sulle attività di accertamento poste in essere successivamente, e quindi che non hanno alcun effetto preclusivo:
- sia la notifica di un avviso di accertamento avente ad oggetto le medesime violazioni constatate nel processo verbale;
- sia la presentazione di un’istanza di accertamento con adesione ex articolo 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997, riguardante il medesimo avviso di accertamento, nonché la sua impugnazione. Tali procedimenti, tuttavia, non devono essere stati già conclusi, in particolare, con altre forme di definizione agevolata.
In definitiva, pertanto, gli effetti della definizione agevolata dei Pvc di cui all’articolo 1 D.L. 119/2018, in caso di avvenuto perfezionamento, prevalgono sulle eventuali, successive attività di accertamento, anche in caso di mancata impugnazione dell’atto e di scadenza del relativo termine. Dette attività, a contrariis, restano efficaci in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata.