La definizione della Legge di Bilancio 2023 per i processi verbali di constatazione a maglie larghe
di Gianfranco AnticoLa Legge di Bilancio per il 2023 (L. 197/2022) con il comma 179 del maxi articolo 1, prevede, fra l’altro, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la possibilità di definire in adesione, ex articoli 2 e 3 D.Lgs. 218/1997, i processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 L. 4/1929, e consegnati entro il 31 marzo 2023, con l’applicazione delle sanzioni, di cui al comma 5, dell’articolo 2 e al comma 3, dell’articolo 2, del citato D.Lgs. 218/1997, nella misura di 1/18 del minimo previsto.
Sono esclusi in ogni caso dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater D.L. 167/1990, conv. con modif. dalla L. 227/1990.
A fronte dei vantaggi sanzionatori è vietata la compensazione, prevista dall’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata (quando, invece, ordinariamente è possibile la rateizzazione in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro).
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale (a partire dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale è pari al 5%, per effetto del Decreto del MEF del 13.12.2022).
Proprio perché il legislatore mantiene ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 218/1997, non derogate, in caso di rateazione, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13, D.Lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (cfr. articolo 15-ter, comma 2, D.P.R. 602/1973).
E gioca il cd. lieve inadempimento, di cui all’articolo 15-ter, commi 3 e 4, D.P.R. 602/1973, norma che esclude la decadenza per:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a diecimila euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. Detta disposizione si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell’articolo 8, comma 1, D.Lgs. 218/1997.
A seguito del richiamo operato all’articolo 24 L. 4/1929, i processi verbali definibili sono quelli con i quali è effettuata la constatazione delle “violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie” ascrivibili ai contribuenti.
E possono formare oggetto della procedura solo i pvc nei quali siano presenti constatazioni e siano elevati rilievi, per tributi di competenza delle Entrate, riferiti sia alle imposte dirette e all’Iva, che alle altre imposte indirette, atteso il rinvio agli atti di adesione di cui agli articoli 2 e 3 D.Lgs. 218/1997.
Inoltre, pur se appare opportuno attendere una conferma da parte dell’Amministrazione finanziaria, il pvc potrà essere definito in adesione anche a distanza di anni dalla redazione, purchè questo venga consegnato entro il 31 marzo 2023.
Infatti, il Legislatore non ha indicato un fine data, così che, per esempio, un pvc consegnato il 10 gennaio 2023, che contenga una annualità non in scadenza, potrà essere lavorato dall’Ufficio anche in tempi non brevi.
Resta fermo che il punto centrale di questa forma di definizione agevolata – costruita nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 218/1997 – continua ad essere il contraddittorio, che costituisce il punto nevralgico attorno al quale si fonda l’intero procedimento, durante il quale viene posta in discussione la sostenibilità della pretesa fiscale, analizzati gli eventuali elementi che possano condurre alla sua riduzione o modificazione, ponderata la convenienza a definire l’accertamento in rapporto alla prosecuzione della controversia in sede contenziosa.
Il funzionario delegato dovrà, quindi, attentamente e responsabilmente valutare – sulla base degli elementi che emergono dal contraddittorio – un’analisi costi-benefici dell’intera operazione, dovendosi quantificare anche il costo “virtuale” derivante dal proseguimento della vertenza sull’attività dell’Ufficio in rapporto al “sacrificio” della minore redditività dell’accertamento, con una valutazione prognostica.
Ricordiamo che l’articolo 29, comma 7, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010, ha previsto, fra l’altro, che nei casi di accertamento con adesione, l’eventuale responsabilità amministrativa per danni all’Erario è limitata soltanto alle ipotesi di dolo.
L’atto di adesione deve contenere, quindi, “la motivazione su cui la definizione si fonda” e dovrà indicare – in dettaglio e senza utilizzare formule di rito – gli elementi, i fatti e le circostanze legate al ridimensionamento della pretesa tributaria, rendendo anche comprensibili tutti i passaggi logico-giuridici che hanno condotto a tale risultato.