La definizione delle liti fiscali e le pronunce successive al 24 ottobre 2018
di Angelo GinexLa definizione delle liti tributarie pendenti, introdotta con l’articolo 6 D.L. 119/2018 (convertito con modificazioni in L. 136/2018), ha portato ad una serie di problematiche di natura interpretativa, molto spesso dovute all’incerta formulazione del dato normativo.
In questa sede si approfondirà la questione relativa al rapporto fra la trattazione dei ricorsi notificati prima del 24 ottobre 2018 e l’eventuale possibilità di definire in via agevolata la lite all’esito del giudizio.
Un esempio potrà essere un’utile guida per comprendere meglio la problematica in commento.
Un contribuente decide, prima del 24 ottobre 2018, di proporre un ricorso avverso un atto impositivo. L’udienza di discussione viene fissata prima del 31 maggio 2019, data di scadenza per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti. Il contribuente decide di proseguire il giudizio, valutando la possibilità di ottenere una decisione favorevole. In caso di esito negativo della controversia, egli potrà ugualmente utilizzare lo strumento deflattivo ex articolo 6 D.L. 119/2018? Se sì, l’importo da pagare per la rottamazione della lite dovrà essere valutato considerando la sentenza intervenuta dopo il 24 ottobre 2018?
Preliminarmente, è opportuno ricordare come si perfeziona la fattispecie deflattiva in commento e quali siano gli effetti che da essa riverberano.
In primo luogo, questo istituto giuridico riguarda tutti i giudizi pendenti per i quali sia stato notificato il ricorso introduttivo di primo grado non oltre il 24 ottobre 2018, a condizione che non sia intervenuta una sentenza definitiva nel momento in cui si trasmette la relativa domanda all’Agenzia delle Entrate.
L’effetto precipuo della definizione delle liti pendenti è l’estinzione del processo, stante il venir meno della pretesa tributaria oggetto dell’atto impositivo impugnato. Secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 9 D.L. 119/2018, inoltre, gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24 ottobre 2018.
Il momento perfezionativo della definizione agevolata avviene con l’invio dell’apposito modello predisposto dalla stessa Agenzia ed il versamento di una certa frazione del valore della controversia (in caso di rateazione, col pagamento della prima rata).
Questo valore si determina sulla base dell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data in cui è entrato in vigore il decreto che ha istituito la misura deflattiva de qua, cioè il 24 ottobre 2018.
In base a quanto detto, il contribuente che voglia definire una lite pendente, deve quindi rifarsi alla situazione esistente al 24 ottobre 2018 oppure deve prendere in considerazione quella venutasi a creare successivamente?
L’Agenzia delle Entrate, interrogata in merito a questa problematica, ha interpretato la norma nel senso che la data di entrata in vigore del D.L. 119/2018 deve essere considerata alla stregua di uno spartiacque, una linea di demarcazione, necessaria per determinare il valore dell’obbligazione nascente dalla definizione agevolata.
Detto diversamente, per valutare l’importo che il contribuente deve assolvere per aderire alla rottamazione della lite, occorre considerare la situazione processuale al 24 ottobre 2018, la quale è da considerarsi cristallizzata.
Questo orientamento ermeneutico ha alcune conseguenze applicative interessanti:
- se, al 24 ottobre, è stata depositata una sentenza di primo grado favorevole al contribuente, essa dovrà essere valutata ex articolo 6 D.L. 119/2018;
- se, dopo il 24 ottobre, è stata depositata una sentenza favorevole o contraria al contribuente, essa non sarà presa in considerazione ai fini della rottamazione della lite. Spetterà al difensore tributario valutare se chiedere l’applicazione di tale strumento deflattivo, pagando il 90% del valore della controversia, oppure procedere nel secondo grado di giudizio, resistendo al probabile appello dell’Ente impositore o impugnando la pronuncia sfavorevole;
- l’unico impedimento all’attivazione della proceduta agevolativa consiste nella presenza, al 24 ottobre, di una sentenza passata in giudicato, la quale chiude il processo, rendendolo a tutti gli effetti non più “pendente”.
In conclusione, ed in risposta alle domande sollevate in precedenza, il contribuente potrà decidere di presentare la domanda di definizione agevolata entro e non oltre il 31 maggio 2019, attendendo l’esito della lite fino a quel momento. Tuttavia, l’eventuale decisione positiva non influenzerà il quantum necessario a definire in via agevolata la lite ancora pendente, poiché depositata dopo il 24 ottobre 2018.
Dunque, sarà compito del difensore soppesare la possibilità di proseguire il contenzioso con quella di usufruire della rottamazione della lite.
9 Aprile 2019 a 15:10
Pertanto se entro 24 10 2018 ho notificato un ricorso ad agenzia entrate, a Febbraio 2019 la ctp pronuncia una sentenza a me sfavorevole, potrei decidere di continuare e presentare appello oppure aderire al definizione della lite pagando il 90%? È corretto?
15 Aprile 2019 a 13:08
Esatto, le possibilità sono due: andare avanti per la propria strada, proponendo appello; oppure, definire la lite in modo agevolato, pagando il 90% del valore della controversia.
13 Aprile 2019 a 7:22
Vi ringrazio per questo articolo. Informazioni chiare ed esaustive. A una mia istanza presentata all’assistenza via mail dell’agenzia delle entrate è stato risposto però cosi:
Gentile contribuente,
l’articolo 6, comma 1 del Decreto Legge n. 119 del 23/10/2018 prevede che possono essere definite le controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, a seguito di domanda presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo.
Alla data del 24/10/2018 la controversia era pendente per cui era possibile aderire alla definizione agevolata.
Il comma 6 dell’articolo 6 del suddetto Decreto Legge prevede che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti entro il 31/05/2019.
Riteniamo che l’adesione alla definizione agevolata della controversia pendente, considerato che l’udienza si è tenuta a febbraio 2019, andava effettuata con richiesta al giudice nella quale si dichiarava di volersi avvalere delle disposizioni dell’articolo 6 del Decreto Legge su menzionato con la conseguenza che il processo sarebbe stato sospeso, comma 10 dell’articolo 6 del citato Decreto Legge.
Riteniamo, inoltre, che non si possa parlare, relativamente alla sentenza emessa, di controversia pendente in quanto la stessa poteva essere considerata tale alla data del 24/10/2018.
Distinti saluti
Ed io che pensavo fosse solo una FACOLTA’ chiedere la sospensione. Credo che invierò comunque la domanda di definizione e depositerò il ricorso in appello chiedendo che venga considerata la definizione agevolata. Può essere una giusta soluzione? Ringrazio tutti gli esperti che lavorano per questo sito.
15 Aprile 2019 a 13:21
Non è assolutamente condivisibile quanto indicato dall’AE. La stessa Circolare AdE n. 6/E/2019 chiarisce che la pendenza della lite va riferita esclusivamente alla data del 24 ottobre 2018. Restano tuttavia esclusi i rapporti esauriti alla data del 24 ottobre 2018, in quanto già regolati da pronunce definitive per mancata impugnazione, ovvero da sentenze emesse dalla Cassazione, che non abbiano disposto il rinvio, o, comunque, i rapporti, anche se pendenti alla data del 24 ottobre 2018, esauriti alla data di presentazione della domanda di definizione, a seguito di sentenza emessa dalla Cassazione, che non abbia disposto il rinvio (Cfr. Circolare AdE n. 6/E/2019, pagina 20).
Ergo, in costanza dei presupposti di legge, dovrebbe essere possibile definire la lite in modo agevolato, pagando il 90% del valore della controversia.
30 Settembre 2019 a 23:23
In primo grado non mi è stato accolto un ricorso contro l’agenzia delle entrate avverso un avviso di liquidazione di imposta. Ho avuto una udienza in appello in 5 febbraio 2019, non essendo stata emessa la sentenza in tempo utile ho aderito alla definizione agevolata della lite entro il 31 maggio rateizzando il 100% dell’imposta contestata. Il 30 luglio il presidente della commissione d’appello emette la sentenza relativa all’udienza del 5 febbraio e accoglie in mio ricorso condannando l’agenzia delle entrate a tutte le spese. Posso far valere in questa fase la sentenza, rimodulando l’adesione alla definizione agevolata pagando solo il 15%