8 Aprile 2015

La definizione di fabbricati “Tupini”

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’art. 13 della Legge 02.07.1949, n. 408, meglio conosciuta come “legge Tupini”, ed i successivi art. 1 della Legge 06.10.1962, n. 1493, e l’art. 1 della Legge 02.12.1967 n. 1212, definiscono nel loro complesso le caratteristiche dei fabbricati “Tupini”, i quali devono presentare le seguenti caratteristiche:

  • case di abitazione, comprendenti anche uffici e negozi, che non presentino i requisiti di abitazioni “di lusso”;
  • più del 50% della superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinata ad abitazione;
  • non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra può essere destinata a negozi.

Per l’individuazione degli immobili “di lusso”, è importante in questa sede analizzare due elementi:

  • i criteri di determinazione della superficie, necessari per il rapporto di proporzionalità tra abitazioni ed uffici e negozi;
  • la definizione di uffici e negozi.

L’Amministrazione finanziaria si è più volte pronunciata in merito ai criteri che devono essere seguiti per la determinazione della superficie. In particolare, si segnalano i seguenti documenti di prassi:

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