La delibera di emissione dei titoli di debito nella Srl
di EVOLUTIONUna Srl può emettere titoli di debito soltanto se lo prevede l’atto costitutivo, a seguito di specifica delibera degli amministratori o dei soci, indicante le condizioni del prestito e le modalità di rimborso, e solo se è prevista la sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.
Più nel dettaglio, l’atto costitutivo deve attribuire ai soci o agli amministratori la competenza a deliberare l’emissione dei titoli di debito e indicare inoltre:
- i limiti,
- le modalità,
- e le maggioranze necessarie,
per la decisione.
Se l’atto costitutivo nulla prevede in merito all’organo competente a deliberare l’emissione dei titoli di debito, deve ritenersi che la decisione sia di competenza degli amministratori. Infatti, ai sensi dell’articolo 2479 cod. civ. “i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo”. Di conseguenza, se manca un’espressa previsione dell’atto costitutivo pare evidente che la delibera debba essere considerata di competenza degli amministratori.
A tal riguardo, invece, il Comitato Triveneto dei Notai (Massima I.J.1 del 09/2004) ha ritenuto essenziale la previsione dell’atto costitutivo che attribuisce la competenza agli amministratori o ai soci: la clausola che consente l’emissione dei titoli di debito senza indicare l’organo competente a deliberare dovrebbe essere quindi ritenuta inefficace.
I soci o gli amministratori, nel rispetto delle previsioni dell’atto costitutivo deliberano quindi l’emissione dei titoli di debito, prevedendo espressamente:
- le condizioni del prestito;
- le modalità del rimborso.
Si ricorda che se viene deliberata l’emissione di titoli di debito ma l’atto costitutivo non lo prevede, la delibera è nulla e le somme corrisposte dal sottoscrittore sono state indebitamente versate. Il sottoscrittore può chiedere esclusivamente la restituzione di quanto corrisposto, in quanto le condizioni di emissione non vincolano la società.
Nel diverso caso in cui la delibera non rispetta le previsioni dell’atto costitutivo trova applicazione, invece, l’articolo 2475-bis cod. civ., in forza del quale “le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”.
Infine, è il caso di sottolineare che la delibera deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle imprese. A riguardo la norma non stabilisce alcun termine, tuttavia, la dottrina prevalente ritiene che l’iscrizione della delibera debba comunque precedere l’emissione dei titoli di debito.
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