La delicata questione della fruizione degli utili
di Ennio VialVita PozziUn tema che questo mese stiamo affrontando durante il master breve e che approfondiremo anche nel percorso sulle ristrutturazioni societarie è relativo alle operazioni sul capitale.
Tuttavia, l’approccio che abbiamo deciso di seguire non è tanto quello di approfondire questioni abbastanza scontate (e in taluni casi scolastiche) come l’aumento di capitale sociale gratuito, a pagamento, oppure la riduzione dello stesso, o i versamenti in conto aumento di capitale, eccetera. Ci siamo concentrati soprattutto sulle operazioni che il socio può legittimamente o illegittimamente implementare per portarsi a casa i dividendi.
In sostanza, dopo aver esaminato un complesso di operazioni straordinarie, si pone anche il problema di valutare come il socio possa portarsi a casa la ricchezza generata dalle società, sia che si tratti di attività immobiliare pura, sia che si tratti di attività imprenditoriale vera e propria.
Uno strumento sicuramente interessante che permette il rimpatrio dei dividendi è costituito dal trust. Si deve considerare che, a seguito delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2015, la tassazione dei dividendi da parte del trust è stata fortemente inasprita, in quanto la base imponibile è passata dal 5% al 77,74%.
L’effetto è quello di equiparare il livello impositivo in capo al trust opaco con quello di una persona fisica. Infatti, risulta verificata la seguente equazione: 77,74% * 27,5% = 49,72% * 43%.
Tale incremento impositivo, tuttavia, opera solamente per le società di capitali e non anche per le società di persone le cui quote, se detenute dal trust determineranno una tassazione per trasparenza sui redditi che la società di persone imputerà al trust.
Il successivo prelevamento dei frutti da parte del trustee risulterà esente da tassazione, in quanto trattasi di utili di società di persone.
Inoltre, la successiva attribuzione di tali frutti ai beneficiari è esente da tassazione.
La giustificazione di questo ultimo passaggio trova vari supporti; prima di tutto nella storica Circolare n. 48/E/2007, ed in secondo luogo anche a livello normativo, atteso che il nuovo regime impositivo cerca di fissare il livello di tassazione dei dividendi in capo al trust nella stessa misura in cui questi sarebbero stati tassati in capo ai beneficiari persone fisiche, implicitamente confermando il principio sancito dall’Agenzia delle entrate nella sua lontana circolare.
E’ appena il caso di ricordare come il trust non possa essere istituito per motivi meramente fiscali e che lo stesso presenti un carattere per così dire di residualità: il trust può essere utilizzato solo quando gli altri istituti del nostro ordinamento appaiono inadeguati per perseguire specifici interessi meritevoli di tutela.
Vi sono inoltre altre modalità per ottimizzare la tassazione dei dividendi in capo ai soci. Alcuni risultano leciti, altri passibili di possibili contestazioni da parte dell’Agenzia delle entrate.
Un’operazione che i verificatori tendono a censurare, infatti, è il c.d. “leveraged cash out”.
L’operazione è la seguente: i soci di una società di capitali ricca di utili vendono le quote della medesima, dopo averle rivalutate ai sensi dell’art. 5 della L. n. 448/2001, pagando l’imposta del 8% o del 4%, a seconda che si tratti o meno di partecipazioni qualificate, ad una nuova società avente la medesima compagine sociale e che assume, quindi, il ruolo di holding del gruppo. In sostanza, la nuova holding acquisisce le quote indebitandosi presso i soci della vecchia società.
Il debito verrà rimborsato con la liquidità generata dai dividendi della società partecipata, ossia quella ricca di utili, che se distribuiti ai soci avrebbero scontato un regime impositivo particolarmente oneroso. Diversamente, come noto, la tassazione in capo alla holding è modesta.
L’Agenzia contesta che l’operazione di creazione di una holding, pur risultando legittima, dovrebbe naturalmente avvenire mediante conferimento e non mediante cessione di quote societarie. L’elusione, peraltro, emergerebbe in tutta evidenza nei casi in cui il contribuente proceda a fondere le due società.