17 Giugno 2016

La destinazione agricola qualifica “rurali” gli immobili strumentali

di Fabrizio G. Poggiani
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La qualificazione di “ruralità” del fabbricato strumentale è un dato esclusivamente “oggettivo” e non dipende dalla qualifica del possessore e/o dalla classificazione catastale, ma esclusivamente dalla destinazione “effettiva” dell’immobile allo svolgimento delle attività agricole, come indicate dall’articolo 2135 cod. civ. (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).

Ciò è chiaramente rilevabile dal tenore letterale dei commi 3 (abitativi) e 3-bis (strumentali) dell’articolo 9 D.L. 557/1993 che ha fissato, “distintamente”, i requisiti di ruralità di abitazioni e fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole.

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