22 Giugno 2015

La determinazione del reddito dei minimi e compilazione del quadro LM

di Luca Mambrin
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Il quadro LM del modello Unico PF 2015 deve essere compilato dai soggetti che nell’anno 2014 si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011.

Come precisato anche nelle istruzioni ministeriali non è possibile la contestuale compilazione del quadro LM con altri quadri di determinazione del reddito (RF, RG, RE e RD) in quanto la condizione di accesso al regime in esame riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta; pertanto, qualora il contribuente nel corso dell’anno abbia svolto più attività dovrà verificare se per tutte le attività possiede i requisiti per accedere al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, in caso contrario l’accesso al regime è precluso a qualsiasi attività e dovrà essere compilato l’apposito quadro RF o RG e/o RD e/o RE.

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel presente regime è costituito dalla differenza tra:

  1. l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta sulla base del cosiddetto “principio di cassa”, in considerazione cioè del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso;
  2. l’ammontare delle spese sostenute (sempre sulla base del principio di cassa) nel periodo stesso, inerenti l’esercizio dell’attività d’impresa ovvero dell’arte o della professione.

Concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione.

Le istruzioni al quadro LM specificano cosa va indicato tra i componenti positivi di reddito (rigo LM2) e i componenti negativi di reddito (rigo LM5).

In particolare, al rigo LM2 (totale componenti positivi) va indicato:

  • l’ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del Tuir, costituito dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
  • l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nel 2014, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero. Tali compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (quali i contributi integrativi), ma al lordo (invece) della maggiorazione del 4% ai fini della contribuzione alla Gestione Separata INPS addebitata in via facoltativa al committente che costituisce parte integrante del compenso;
  • l’ammontare delle sopravvenienze attive realizzate;
  • l’ammontare delle plusvalenze attive conseguite. In particolare:
    • per gli esercenti attività d’impresa, l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 Tuir, afferenti i beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi;
    • per gli esercenti arti e professioni, l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali determinate ai sensi dell’art. 54, commi 1-bis e 1-ter, Tuir, afferenti i beni strumentali, compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009;
  • l’ammontare degli altri componenti positivi incassati nel 2014, che concorrono a formare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

In tema di plusvalenze si ricorda che:

  1. la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime dei minimi sarà pari all’intero corrispettivo di cessione; tale plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo.
  2. la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato in periodi precedenti all’applicazione del regime dei minimi è determinata, ai sensi degli articolo 86 e 101 Tuir, sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Nel caso di rateizzazione del corrispettivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo.

Nel rigo LM5 (totale componenti negativi), va invece indicato l’ammontare:

  • degli acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, pagate nel 2014;
  • delle spese relative a beni ad uso promiscuo che, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dalle norme del Tuir, sono deducibili nella misura del 50% dell’importo corrisposto. Per i contribuenti che adottano il presente regime si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia: pertanto tutte le spese ad essi inerenti (lubrificanti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia) sono deducibili al 50%;
  • dei canoni di leasing pagati nel 2014; tali canoni sono integralmente deducibili, salvo la limitata deducibilità se relativi a beni promiscui;
  • delle spese per omaggi, vitto e alloggio integralmente deducibili se inerenti all’esercizio dell’attività;
  • del costo di acquisto dei beni strumentali per i quali il pagamento è avvenuto nel corso del 2014;
  • delle sopravvenienze passive realizzate nel 2014;
  • delle altre spese sostenute nel 2014.

Si precisa infine che, dal reddito così determinato (differenza tra componenti positivi e negativi), si devono dedurre per intero i contributi previdenziali e assistenziali versati nel 2014 (Gestione Separata INPS, IVS, casse di previdenza), compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa. Tali contributi si deducono prioritariamente dal reddito indicato nel rigo LM6, mentre l’eventuale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo indicato nel quadro RN.