6 Luglio 2021

La determinazione del reddito di riferimento per il calcolo degli oneri detraibili

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1, comma 629, della Legge di bilancio 2020 ha introdotto un meccanismo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, volto a ridurre la fruizione degli oneri detraibili da parte dei contribuenti che esprimono un’elevata capacità contributiva con la finalità di accentuare la curva delle progressività dell’Irpef, agendo sull’impatto delle detrazioni sull’imposta senza modificare le aliquote.

A tal fine sono stati aggiunti tre nuovi commi all’articolo 15 Tuir:

  • il comma 3-bis detta le regole di modulazione della detrazione in base al reddito;
  • il comma 3-ter fornisce la definizione di reddito a cui parametrare le detrazioni;
  • il comma 3-quater esclude alcuni oneri (ritenuti socialmente rilevanti) dal meccanismo previsto dal comma 3-bis.

Il nuovo meccanismo di detrazione degli oneri prevede che la detrazione per oneri ex articolo 15 Tuir spetta:

  • per l’intero importo, qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

In sostanza, il legislatore ha creato 3 fasce di reddito a cui attribuire una differente fruizione degli oneri detraibili:

  • i contribuenti che dichiarano un reddito complessivo fino a 120.000 euro possono detrarre gli oneri in misura piena (di fatto questi soggetti non saranno interessati dagli effetti della Legge di bilancio 2020). In altre parole questa fascia di contribuenti continuerà a fruire della detrazione pari al 100% del 19% degli oneri previsti dall’articolo 15 Tuir;
  • i contribuenti che dichiarano un reddito complessivo compreso tra 120.001 euro e 240.000 euro possono detrarre gli oneri in maniera parziale e indirettamente proporzionale al reddito (al crescere del reddito diminuisce l’impatto della detrazione). Il coefficiente di detraibilità deve essere calcolato secondo la formula: coefficiente di detraibilità = (240.000 – reddito complessivo) / 120.000;
  • i contribuenti che dichiarano un reddito complessivo superiore ad euro 240.000 non godono delle detrazioni ex articolo 15 Tuir.

Ai sensi dell’articolo 15, comma 3-ter, Tuir il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ma tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni e, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 7/E/2021, della quota di agevolazione Ace ex articolo 1 D.L. 201/2011.

Sotto il profilo compilativo, secondo le istruzioni al modello Redditi PF 2021 il reddito di riferimento ai fini del calcolo degli oneri detraibili è calcolato mediante applicazione della seguente formula: RN1 col. 1 – RN2 + RS37 col. 14.

Dove:

  • RN1 col. 1 è pari alla sommatoria degli importi dei seguenti righi: RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10 col. 6 + LM38 del modello Redditi PF 2021. Si tratta del reddito complessivo Irpef a cui devono essere aggiunti i redditi fondiari e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati alla cedolare secca e reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • RN 2 è pari all’importo del rigo RB10, col. 18, ovvero l’importo della rendita catastale dell’abitazione principale e delle relative pertinenze;
  • RS37 col. 14 è pari all’importo del rendimento nozionale ai fini Ace.

Inoltre, occorre sottolineare che non tutti gli oneri detraibili ricadono nell’ambito applicativo della nuova disciplina. Il legislatore, infatti, ha voluto svincolare dal parametro reddituale la fruizione di una serie di oneri detraibili di rilevanza sociale che meritano un trattamento fiscale di favore rispetto alla generalità delle spese sostenute dal contribuente. In particolare, si tratta:

  • degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (articolo 15, comma 1, lett. a, Tuir);
  • gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro (articolo 15, comma 1, lett. b, Tuir);
  • le spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lett. c, Tuir);
  • interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale fino a 2.582,28 euro (articolo 15, comma 1-ter, Tuir).