17 Giugno 2015

La determinazione del reddito imponibile in capo al trust non commerciale

di Sergio Pellegrino
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Analizziamo le regole di determinazione del reddito imponibile del trust non commerciale per le principali fattispecie generatrici di reddito.


 

Nel contributo pubblicato la scorsa settimana nella nostra rubrica abbiamo inquadrato il trust dal punto di vista dell’imposizione diretta, introducendo la distinzione fra trust trasparente e trust opaco.

Il trust si considera trasparente quando vi sono dei beneficiari individuati con il diritto a “percepire” i frutti dei beni in trust, e quindi c’è una capacità contributiva attuale in capo ai beneficiari.

Il trust è invece opaco quando questo diritto non sussiste, ma c’è invece discrezionalità da parte del trustee nell’effettuare l’attribuzione del reddito (oltre naturalmente alla situazione nella quale i beneficiari non fossero individuati).

La determinazione del reddito imponibile è in realtà la medesima per entrambe le fattispecie, ciò che cambia è invece la modalità di tassazione: nel caso del trust trasparente il reddito determinato nel Modello Unico del trust concorre alla formazione del reddito complessivo dei beneficiari, con una imputazione appunto “per trasparenza”, mentre il trust opaco su quel reddito assolve direttamente l’Ires.

Ragioniamo a questo punto sulla determinazione del reddito imponibile in capo ai trust non commerciali, prendendo in considerazione le principali fattispecie generatrici di reddito.

La disciplina che si rende applicabile è quella di determinazione del reddito degli enti non commerciali, ai quali sono assimilati da un punto di vista fiscale ai sensi della previsione contenuta nella lettera c) del primo comma dell’articolo 73 del Tuir.

Per quanto riguarda innanzitutto gli immobili disposti in trust, se questi sono situati nel territorio dello Stato il reddito ad essi correlato è un reddito di natura fondiaria e deve concorrere a formare il reddito complessivo in proporzione al periodo di possesso:

  • nel caso in cui l’immobile non sia locato, deve essere dichiarato il reddito medio ordinario dato dalla rendita catastale rivalutata (se l’immobile è di interesse storico ed artistico si applica la riduzione del 50%)
  • se l’immobile invece è locato, va dichiarato il maggiore fra il canone risultante dal contratto, ridotto del 15% per le spese di manutenzione e riparazione documentate ed effettivamente sostenute, e il reddito medio ordinario (per gli immobili di interesse storico ed artistico la riduzione è del 35%)

Qualora invece l’immobile non sia situato in Italia, si applicano gli articoli 67 comma 1 lettera f) e 70 comma 2 del Tuir ed il reddito rientra nella categoria dei redditi diversi.

Nel caso in cui un immobile disposto in trust sia adibito ad abitazione principale non spetta comunque la deduzione dal reddito complessivo del trust o del beneficiario che vi dimora abitualmente: infatti la deduzione di cui all’articolo 10 comma 3 bis del Tuir spetta alla persona fisica in relazione all’abitazione principale ovvero all’abitazione nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Per quanto riguarda i redditi di capitale e quelli diversi di natura finanziaria valgono le disposizioni del titolo I del Tuir e quindi la tassazione che si rende applicabile è analoga a quella della persona fisica.

Se nel trust sono disposte partecipazioni in società di capitali, a seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2015, i dividendi ricevuti, dal periodo d’imposta 2014, concorrono a formare il reddito del trust nella misura del 77,74% (e non più del 5%).

Se il trust è opaco, paga quindi il 27,5% sul 77,74% dell’importo ricevuto, arrivando ad una tassazione complessiva del 43% (tenendo conto dell’Ires già versata dalla società partecipata), che si avvicina a quella della persona fisica che detiene una partecipazione qualificata.

Se invece il trust è trasparente, il reddito pari al 77,74% dei dividendi ricevuti viene trasferito ai beneficiari e la tassazione diventa quindi particolarmente gravosa se questi hanno un’aliquota Irpef elevata.

Nel caso in cui nel trust sia disposta una partecipazione in una società di persone, il reddito prodotto dalla società viene imputato per trasparenza al trust, che, se opaco, su di esso paga il 27,5% di Ires.

Qualora le partecipazioni disposte in trust vengano cedute, il trust non commerciale realizza un reddito diverso: se la partecipazione è qualificata la plusvalenza concorre nella misura del 49,72% a formare il suo reddito complessivo, al netto delle minusvalenze realizzate nel corso del periodo d’imposta o riportate a nuovo da precedenti periodi di imposta. Se il trust è opaco, quindi, l’imposizione complessiva è pari al 13,673%.

Laddove ad essere ceduta sia invece una partecipazione non qualificata, il trust soggiace all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% (quindi la tassazione è quasi doppia rispetto al caso della partecipazione qualificata).

I redditi per i quali sono previste imposte sostitutive o ritenute a titolo di imposta applicate dall’intermediario non sono invece oggetto di dichiarazione. Sugli interessi maturati sugli importi depositati nel conto corrente del trust, quindi, è la banca ad operare direttamente la ritenuta del 26% e nulla deve essere indicato nella dichiarazione del trust.