18 Marzo 2022

La detraibilità delle spese di istruzione universitaria

di Luca Mambrin
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L’articolo 15, comma 1, lett. e), Tuir prevede la possibilità di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali distinguendo:

  • le somme corrisposte per la frequenza di corsi presso università statali, le quali sono interamente detraibili;
  • le somme corrisposte per la frequenza ad università non statali italiane le quali possono essere portate in detrazione per un importo non superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell’Istruzione, tenendo conto degli importi medi delle somme e contributi dovuti da università statali.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2022 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 23.12.2021 con il quale vengono stabiliti gli importi massimi detraibili delle spese per le università non statali per l’anno 2021.

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