La detraibilità delle spese di istruzione universitaria. Le novità
di Luca MambrinCon la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2019 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 28 dicembre 2018 con il quale vengono stabiliti gli importi massimi detraibili delle spese per le università non statali per l’anno 2018.
L’articolo 15, comma 1, lett. e), Tuir prevede infatti la possibilità di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali distinguendo:
- le somme corrisposte per la frequenza di corsi presso università statali, le quali sono interamente detraibili;
- le somme corrisposte per la frequenza ad università non statali italiane, le quali possono essere portate in detrazione per un importo non superiore a quello stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell’Istruzione, tenendo conto degli importi medi delle somme e contributi dovuti da università statali.
Per l’anno 2018 il decreto di riferimento è il D.M. 28.12.2018 il quale, al comma 1, prevede che la spesa detraibile relativa alle tasse ed ai contributi di iscrizione per la frequenza ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali è individuata in base a ciascuna area disciplinare di afferenza ed in base alla Regione in cui ha sede l’ateneo, nei limiti massimi indicati nella seguente tabella:
Area disciplinare |
NORD | CENTRO |
SUD |
Medica | € 3.700 | € 2.900 | € 1.800 |
Sanitaria | € 2.600 | € 2.200 | € 1.600 |
Scientifico-tecnologica | € 3.500 | € 2.400 | € 1.600 |
Umanistico – sociale | € 2.800 | € 2.300 | € 1.500 |
Nell’allegato 1 al decreto è possibile individuare le classi di laurea (laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) afferenti alle aree disciplinari indicate e le zone geografiche di riferimento delle regioni.
Il comma 3 del Decreto prevede infine che la spesa sostenuta da studenti iscritti a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello sono detraibili nell’importo massimo desunto dalla seguente tabella:
Spesa massima detraibile |
NORD | CENTRO |
SUD E ISOLE |
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello | € 3.700 | € 2.900 | € 1.800 |
A tutti gli importi di riferimento deve essere sommato l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’articolo 3 L. 549/1995, mentre nei limiti di spesa individuati dal decreto del MIUR deve essere ricompresa anche l’imposta di bollo.
La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione. Nella circolare AdE 7/E/2018 è stato precisato che la spese per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria sono detraibili solo se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati dal Miur;
- corsi di perfezionamento;
- master universitari;
- corsi di dottorato di ricerca;
- Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
- nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati; non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.
Per quanto riguarda la tipologia di spese detraibili, l’agevolazione spetta per le spese sostenute per:
- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (risoluzione 87/2008);
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del D.M. n. 249 del 10.09.2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
La detrazione invece non spetta per:
- i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria”;
- le spese relative all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola.
Nella circolare AdE 7/E/2018 è stato inoltre precisato che il limite individuato dal decreto del Miur include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.
Nel caso di sostenimento di più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o di sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere le seguenti fattispecie:
- se lo studente procede iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test, occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere;
- se lo studente non si iscrive ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.
Nella circolare 7/E/2018 l’Agenzia, riprendendo alcuni chiarimenti già espressi in precedenti documenti, ha precisato che:
- per la detraibilità delle spese per frequenza all’estero di corsi universitari occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;
- per le spese sostenute per la frequenza di corsi post laurea all’estero, l’importo massimo della detrazione è quello stabilito per la frequenza di corsi d’istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale;
- le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – sociale”. Per quanto concerne la zona geografica di riferimento l’Agenzia ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano;
- le spese per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università;
- per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’università ha la sede legale, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso;
- nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo di imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto;
- nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso università statali sia università non statali, la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull’intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto del Miur.