La detraibilità fiscale dei premi di assicurazione
di Luca MambrinCome accennato in un precedente intervento sulle novità in materia di oneri detraibili e deducibili, dal 2014 sono state modificate le regole di detraibilità dei premi assicurativi; in particolare sono stati previsti due diversi limiti per:
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% ed i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni detraibili per un importo non superiore ad € 530;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana detraibili per un importo non superiore a € 1.291,14, calcolato al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.
Già in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 47/2000, per identificare le corrette regole di detraibilità dei premi di assicurazione si doveva distinguere se i relativi contratti erano stati stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000 o erano stati stipulati o rinnovati a partire dal 1 gennaio 2001.
In particolare, per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (inabilità temporanea, invalidità permanente e morte) stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 è possibile fruire della detrazione del 19% sui premi versati nel 2014, nel limite di € 530 (anche se versati all’estero o a compagnie estere) a condizione che:
- il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni;
- il contratto non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.
Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, danno diritto alla detrazione del 19% i premi versati nell’anno 2014 nel limite massimo di € 530 solo se riguardano contratti di assicurazioni che hanno per oggetto:
- il rischio di morte;
- l’invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivante);
Nel caso di polizze miste, stipulate o rinnovate dal 2001, che prevedono la copertura in caso di morte, permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza e riscatto, la parte di premio che può fruire della detrazione d’imposta è solo la quota riferibile ai rischio di morte.
Nel caso di polizze miste che prevedono la copertura in caso di malattia o infortunio è necessario individuare la quota di premio che copre il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, che risulta essere detraibile; la quota di premio che copre il rischio malattia non è detraibile.
Per entrambe le tipologie di contratti di assicurazione (stipulati entro il 31.12.2000 ovvero stipulati dal 1.1.2001) ulteriore fondamentale condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione è che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che invece può essere chiunque.
I premi di assicurazione, nelle condizioni e nei limiti sopra indicati possono essere portati in detrazione anche se sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.
Sul punto la C.M. n. 17/E/2006 ha precisato che il soggetto che ha sostenuto la spesa ha il diritto alla detrazione indipendentemente dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti sia come contraente che come assicurato.
Il contribuente detrae quindi il premio assicurativo, nei seguenti casi:
- se è contraente e assicurato;
- se è contraente, e assicurato è un suo familiare a carico;
- se contraente e assicurato è un suo familiare a carico;
- se contraente è un familiare a carico e assicurato è il dichiarante.
Come detto poi, a decorrere dall’anno 2014 è previsto un particolare regime di detraibilità per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana: si deve trattare di quei contratti che coprono il rischio di non autosufficienza, intesa quale incapacità nell’assunzione di alimenti, di espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, di deambulazione, di capacità di indossare indumenti. Premesso che la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto, viene poi previsto uno specifico limite: la detrazione spetta nel limite di € 1.291,14 calcolato al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente indicati precedentemente.
A seguito di tale sdoppiamento del limite di detraibilità sono state conseguentemente anche modificate le modalità di indicazione di tali oneri nell’ambito del modello 730/2015 e del modello Unico PF 2015: andranno indicati rispettivamente nei righi da E8 a E12 (modello 730) o nei righi da RP8 a RP14 (modello Unico PF) con il codice 36 i premi pagati nel 2014 per le assicurazioni contro il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, stipulate o rinnovate dal 2001 e i premi pagati per le assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni, stipulate o rinnovate fino al 2000, detraibili nel limite di € 530, mentre andranno indicati con il codice 37 i premi pagati nel 2014 per assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza, detraibili nel limite di € 1.291,14, calcolato al netto dei premi corrisposti per le assicurazione aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente di cui al codice 36.
Per quanto riguarda infine la documentazione necessaria che deve essere esibita in caso di controlli, il contribuente deve conservare la certificazione o la documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione nella quale vengono evidenziati i dati del contraente, i dati dell’assicurato, la tipologia e la decorrenza del contratto, e gli importi fiscalmente rilevanti (nel caso di polizze miste tale indicazione è fondamentale per il corretto inserimento dell’importo detraibile).