4 Luglio 2024

La detrazione degli interessi per la costruzione dell’abitazione

di Laura Mazzola
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, sui mutui contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sono detraibili nella misura del 19%.

Come previsto dall’articolo 15, comma 1-ter, Tuir, per fruire della detrazione in rassegna è necessario, in dipendenza di mutui contratti a partire dall’ 1.1.1998 e garantiti da ipoteca, che l’unità immobiliare venga adibita ad abitazione principale.

In particolare, la stipula del contratto di mutuo, da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare, deve avvenire nei 6 mesi precedenti ovvero nei 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.

Ne deriva che il contribuente può, in alternativa:

  • sottoscrivere l’atto di mutuo e solo successivamente, ma entro sei mesi, iniziare i lavori di costruzione;
  • iniziare i lavori di costruzione e successivamente, ma entro diciotto mesi dall’inizio, sottoscrivere l’atto di mutuo.

La detrazione del 19 % spetta su un importo massimo di interessi e oneri accessori pari a 2.582,28 euro, purché l’immobile sia utilizzato come abitazione principale.

Tale importo, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione; vale a dire che l’importo deve essere ripartito tra i mutuatari in parti uguali, ovvero in base alle diverse percentuali indicate nell’atto di mutuo.

Inoltre, la ripartizione del limite di 2.582,28 euro deve essere effettuata, anche quando uno dei soggetti contraenti non ha i requisiti per poter detrarre gli interessi.

Nel caso in cui un mutuo per la costruzione dell’abitazione principale sia stipulato, ad esempio, da entrambi i coniugi e le fatture di spesa siano tutte intestate ad uno solo di essi, è possibile attestare sulle stesse che le spese di costruzione sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge.

In questo modo, il coniuge comproprietario non intestatario delle fatture può portare in detrazione il 50% di interessi passivi corrispondenti alla propria quota di intestazione del mutuo.

Diversamente, nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano stipulato un mutuo per la costruzione o per la ristrutturazione dell’abitazione principale di proprietà di uno solo dei essi, e le fatture di spesa siano intestate in parte ad un coniuge e in parte all’altro coniuge, il coniuge proprietario dell’immobile può calcolare la detrazione con riferimento anche alla parte di spesa imputata all’altro coniuge non proprietario, a condizione che sulle fatture a quest’ultimo intestate sia annotato che la spesa è stata interamente sostenuta dal coniuge proprietario.

Infine, si evidenzia che il diritto a beneficiare della detrazione permane anche nel caso di successiva variazione della residenza del contribuente in un altro immobile, purché l’immobile acquistato sia destinato a dimora abituale di un proprio familiare (anche del coniuge separato ma non ancora divorziato).

Il diritto alla detrazione viene meno se:

  • l’unità immobiliare non viene destinata ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione;
  • i lavori di costruzione dell’unità immobiliare non sono iniziati nei 6 mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo;
  • i lavori di costruzione non sono ultimati entro il termine previsto dalla legislazione in materia edile, salva la possibile proroga.