La detrazione del 19% spetta su un importo massimo di interessi e oneri accessori pari a 4.000 euro, purché l’immobile sia utilizzato come abitazione principale.
Tale importo, in caso di contitolarità del contratto di mutuo (o di più contratti di mutuo), è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione; vale a dire che l’importo deve essere ripartito tra i mutuatari in parti uguali, ovvero in base alle diverse percentuali indicate nell’atto di mutuo.
Inoltre, la ripartizione del limite di 4.000 euro deve essere effettuata anche quando uno dei soggetti contraenti non ha i requisiti per poter detrarre gli interessi.
Si ipotizzi il caso di due coniugi che hanno acquistato, in comproprietà al 50 % ciascuno, l’unità da adibire ad abitazione principale in data 5.8.2022 e che hanno sottoscritto l’atto di mutuo ipotecario il successivo 30.11.2022.
Gli interessi e relativi oneri accessori pagati nel 2023 sono pari a 3.200 euro; quindi, al di sotto del limite soglia pari a 4.000 euro.
All’interno del modello 730/2024 il marito, lavoratore dipendente, può indicare l’importo pari a 1.600 euro, ossia il 50% dell’importo totale.
All’interno del modello Redditi 2024 la moglie, professionista in “regime forfettario”, non può portare in detrazione la sua quota di interessi; tale quota, non detraibile dalla moglie, non può essere indicata dal marito.
Un’eccezione è prevista, all’interno dell’ultimo periodo del comma 1, lett. b), dell’articolo 15, Tuir, nel caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro.
Infatti, in tale ipotesi il coniuge, che ha sostenuto interamente la spesa, può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi, purché il coniuge fiscalmente a carico abbia diritto alla detrazione.
Si ipotizzi il caso dei due coniugi che, come esaminato nell’esempio precedente, hanno pagato, nel corso del 2023, 3.200 euro di interessi e relativi oneri accessori.
Il marito ha perso il lavoro alla fine dell’anno 2022 e non ha avuto diritto alla NASpI; pertanto, il marito risulta a carico della moglie.
La moglie, professionista non in “regime forfettario”, può indicare, all’interno del proprio modello Redditi, l’intero importo sostenuto, anche in relazione alla quota riferita al marito.
Infine, si evidenzia che il diritto a beneficiare della detrazione permane anche nel caso di successiva variazione della residenza del contribuente in un altro immobile, purché l’immobile acquistato sia destinato a dimora abituale di un proprio familiare (anche del coniuge separato, ma non ancora divorziato).