La detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica: novità e conferme
di Luca MambrinSergio Pellegrino
Tra le principali novità fiscali contenute nel Decreto Energia (D.L. 63/2013), vi sono le misure agevolative previste per le spese sostenute nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica.
In particolare, il decreto ha disposto:
– la proroga fino al 31/12/2013 della detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica degli edifici e l’innalzamento della stessa al 65% (in luogo del 55%) per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto (6/6/2013) fino al 31/12/2013;
– l’estensione della detrazione del 65% per le spese sostenute fino al 30/06/2014 per interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117 bis del Codice civile oppure interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
A seguito della modifica operata dalla legge di conversione (L. n.90/2013), la detrazione del 65% è applicabile anche agli interventi (inizialmente esclusi) di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, nonché agli interventi di sostituzione di scaldaacqua tradizionali con scaldaacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Per quanto riguarda il limite massimo di spesa detraibile, l’art. 14 comma 3 della legge di conversione al D.L. n.63/2013 prevede l’applicazione per quanto compatibili delle disposizioni di cui agli artt. 1 comma 24 della Legge n. 244/2007 e 29, comma 6 del D.L. n.185/2008. Rimane pertanto invariato il risparmio d’imposta massimo, riducendosi conseguentemente l’ammontare delle spese detraibili come risulta dal seguente schema:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO |
DETRAZIONE MASSIMA |
LIMITE DI SPESA Spese sostenute fino al 5/06/13 DETRAZIONE 55% |
LIMITE DI SPESA Spese sostenute dal 6/06/13 DETRAZIONE 65% |
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art.1, co.344, Legge n.296/06) |
€ 100.000 |
€ 181.818,18 |
€ 153.846,15 |
interventi sull’involucro degli edifici (strutture opache orizzontali, strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi) (art.1, co.345, Legge n.296/06) |
€ 60.000 |
€ 109.090,90 |
€ 92.307,69 |
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art.1, co.346, Legge n.296/06) |
€ 60.000 |
€ 109.090,90 |
€ 92.307,69 |
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (art.1, co.347, Legge n.296/06) |
€ 30.000 |
€ 54.545,45 |
€ 46.153,85 |
In relazione a tale nuova detrazione rimangono sostanzialmente confermate le disposizioni applicative già in vigore relativamente ai soggetti interessati all’agevolazione, alle modalità di sostenimento delle spese e agli adempimenti necessari per fruire della detrazione.
Da un punto di vista soggettivo, i contribuenti che possono accedere al beneficio fiscale in oggetto non sono solamente le sole persone fisiche, ma la possibilità è estesa anche ai soggetti, non persone fisiche, titolari di reddito d’impresa, a condizione che sostengano le spese e che queste siano rimaste a loro carico. E’ necessario che possiedano o detengano l’immobile sulla base di un titolo idoneo quale il diritto di proprietà (o nuda proprietà) o un diritto reale di godimento (usufrutto, diritto d’uso o di abitazione, superficie); potranno beneficiare della detrazione anche coloro che detengono l’immobile in forza di contratti ad effetti obbligatori (locazione, comodato) o i soci di cooperativa a proprietà divisa o indivisa.
L’agevolazione può riguardare interventi effettuati su immobili, o parti di immobili, già esistenti, appartenenti a qualunque categoria catastale e indipendentemente dalla destinazione (sia abitativa, produttiva o commerciale); sono pertanto esclusi dal beneficio fiscale i lavori effettuati su edifici in fase di costruzione o su edifici non ancora costruiti.
In merito alle modalità di sostenimento della spesa per i soggetti non titolari di reddito d’impresa vale il principio di cassa ovvero la detrazione del 65% spetta per le spese che risultano pagate dal 6/06/2013 al 31/12/2013 (30/06/2014 in relazione ad interventi su parti comuni condominiali o su interi condomini) mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:
– la causale del versamento;
– il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione;
– il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, le spese sono imputabili in base al principio di competenza, secondo i principi di cui all’art. 109 del TUIR; tali soggetti possono eseguire i pagamenti delle spese anche con modalità diverse dal bonifico bancario o postale.
Vengono infine confermate le modalità di rateizzazione della detrazione in dieci quote annuali di pari importo, l’obbligo di inviare specifica documentazione all’ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori e l’obbligo di effettuazione della ritenuta d’acconto del 4% sui pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale.