6 Luglio 2018

La detrazione delle spese per gli addetti all’assistenza personale

di Gennaro Napolitano
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Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto a una detrazione Irpef nella misura del 19% (articolo 15, comma 1, lett. i-septies), Tuir).

Il beneficio spetta a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a 40.000 euro; in tale limite deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato al regime della cedolare secca sulle locazioni.

Ai fini della detrazione, sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana coloro che “necessitano di sorveglianza continuativa” o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:

  • indossare indumenti
  • assumere alimenti
  • deambulare
  • espletare le funzioni fisiologiche
  • provvedere all’igiene personale

Lo stato di non autosufficienza:

  • può essere determinato anche da una sola delle condizioni sopra indicate
  • deve derivare da una patologia
  • deve risultare da certificazione medica

Pertanto, la detrazione non compete per le spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti (come ad esempio i bambini), la cui non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (circolare AdE 2/E/2005, paragrafo 4).

Si ha diritto alla detrazione anche se non si è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza.

La detrazione riguarda sia le spese sostenute per la propria assistenza sia quelle sostenute per l’assistenza di uno o più familiari. Peraltro, non è richiesto che il familiare assistito sia a carico del soggetto che sostiene la spesa. Ne consegue che è possibile beneficiare dell’agevolazione anche se il familiare non è nelle condizioni per essere considerato fiscalmente a carico. Inoltre, non è necessario che il familiare non autosufficiente conviva con il soggetto che sostiene l’onere (circolare AdE 2/E/2005, paragrafo 4).

Si ricorda che per familiari si intendono le persone indicate dall’articolo 433 cod. civ., vale a dire: il coniuge; i figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Le spese devono essere certificate mediante idonea documentazione, che può consistere anche in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza.

Dalla documentazione, inoltre, devono risultare gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta a favore di un familiare, nella ricevuta vanno indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

Oltre che per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (ad esempio, per le badanti), la detrazione spetta anche per le prestazioni di assistenza sono rese da:

  • una casa di cura o di riposo, purché nella documentazione i corrispettivi riferiti all’assistenza siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante (circolare AdE 10/E/2005 e risoluzione AdE 397/E/2008)
  • una cooperativa di servizi; in tal caso, la documentazione rilasciata dalla cooperativa che intrattiene il rapporto contrattuale di assistenza deve contenere, oltre agli estremi anagrafici e al codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento – ed eventualmente del familiare in favore del quale la spesa è stata sostenuta – e ai dati identificativi della cooperativa stessa, la specifica concernente la natura del servizio reso (circolare AdE 17/E/2006, paragrafo 8)
  • un’agenzia interinale; in questo caso la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore (circolare AdE 7/E/2018, pagina 114)

La detrazione, invece, non spetta per:

  • le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) con un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale,
  • i contributi previdenziali deducibili dal reddito in base a quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, Tuir.

La detrazione deve essere calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 2.100 euro. Tale limite è riferito al singolo contribuente indipendentemente dal numero delle persone a cui si riferisce l’assistenza. Pertanto, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare in dichiarazione non può superare 2.100 euro. Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella Certificazione unica 2018 (punti da 341 a 352) con il codice 15. Non vanno indicate, invece, le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certificazione unica 2018 (punti da 701 a 706) con il codice 15. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

All’interno della dichiarazione dei redditi, le spese devono essere esposte con il codice “15” nel Quadro E, Righi da E8 a E10, del modello 730 e nel Quadro RP, Righi da RP8 a RP13, del modello Redditi PF.

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