4 Aprile 2022

La detrazione delle spese per i conservatori

di Laura Mazzola
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi, di età compresa tra 5 e 18 anni, a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono detraibili all’interno dei modelli dichiarativi relativi al periodo di imposta 2021.

Tale novità è stata introdotta dal comma 346, dell’articolo unico della Legge di bilancio per il 2020, il quale ha previsto l’inserimento, all’interno del comma 1, dell’articolo 15 Tuir, della lettera e-quater), che stabilisce la detrazione delle “spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica”.

Tale bonus consiste in una detrazione del 19 per cento, fino ad un importo massimo, per ciascun ragazzo, di 1.000 euro.

Vale a dire che l’importo massimo detraibile è pari a 190 euro.

Inoltre, ai fini della detrazione, occorre che il reddito complessivo non superi i 36.000 euro.

La spesa può essere indicata anche in riferimento a familiari fiscalmente a carico, ad esempio ai figli, e può essere ripartita tra gli aventi diritto.

Nell’ipotesi di ripartizione, occorre che il documento di spesa riporti la quota detratta da ciascun avente diritto, tenendo conto che la spesa complessiva non può mai comunque superare l’importo di 1.000 euro per ciascun ragazzo.

A tale riguardo si ricorda che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, è possibile solo a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero attraverso altri sistemi di pagamento tracciabili.

In particolare, l’articolo 1, comma 679, della Legge di bilancio per il 2020, prevede quanto segue:

Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dell’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241”.

Pertanto, la disposizione subordina le detrazioni fiscali, collegate alle spese e agli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, tra i quali rientra anche la detrazione in commento, all’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, quali:

In particolare, il contribuente deve effettuare i pagamenti degli oneri e delle spese mediante versamenti bancari o postali, con ricevute bancomat, bollettini postali, MAV o pagamenti con PagoPA.

Al fine dell’indicazione all’interno dei modelli dichiarativi delle spese per i conservatori, occorre rilevare che:

  • in riferimento al modello 730/2022, l’importo deve essere indicato, per ciascun ragazzo, all’interno dei righi da “E8” a “E10”, del quadro “E”, riportando il codice “45”;
  • in riferimento al modello Redditi PF 2022, l’importo deve essere indicato, per ciascun ragazzo, all’interno dei righi da “RP8” a “RP13”, del quadro “RP”, riportando il codice “45”.