8 Febbraio 2019

La detrazione delle spese per soggetti affetti da DSA nel modello 730/2019

di Luca Mambrin
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Le istruzioni al nuovo modello 730/2019, recentemente pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate, hanno recepito le novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2018: tra queste la nuova detrazione Irpef prevista dall’articolo 15, comma 1, lett. e-ter), Tuir, introdotta dall’articolo 1, comma 665, L. 205/2017 per le spese sostenute per soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).

In particolare la nuova norma prevede che, a partire dal 1° gennaio 2018, spetti una detrazione nella misura del 19% per le spese sostenute:

  • da soggetti sia minori che maggiorenni,
  • con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA),
  • fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori),
  • per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla L. 170/2010, necessari all’apprendimento;
  • nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico che si trovino nelle condizioni previste dalla norma.

L’Agenzia delle entrate, poi, con il provvedimento prot. n. 75067 del 06.04.2018 ha disposto le modalità attuative per la fruizione della detrazione in esame, individuando i soggetti beneficiari e le tipologie di spese per agevolabili.

Per fruire della detrazione il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, L. 170/2010, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, la diagnosi di DSA.

Da un punto di vista oggettivo il provvedimento in esame dispone che si considerano strumenti compensativigli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria”; tra questi son ricompresi, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

  • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
  • il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
  • i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
  • la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
  • altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc..

Si considerano invece sussidi tecnici ed informaticile apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche”, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’ informazione e alla cultura.

Al fine di beneficiare della detrazione le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale va indicato anche il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato. Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate ha inoltre precisato che la detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti dalla certificazione rilasciata dal SSN (o da specialisti o strutture accreditate) ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

La detrazione spetta nella misura del 19% della spesa sostenuta, senza applicazione di franchigia e senza limiti massimi di spesa.

Nel nuovo modello 730/2019 la spesa sostenuta va indicata nel quadro E, sezione I, tra le spese che beneficiano della detrazione d’imposta, utilizzando i righi da E8 a E10, ed indicando nella casella “codice spesa” il codice “44”:

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