La detrazione delle spese per veicoli per disabili – 2° parte
di Luca MambrinAnalizzato nel precedente contributo le tipologie di spese ammesse in detrazione e la documentazione necessaria per attestare la disabilità del soggetto, andiamo ora ad analizzare il regime di detraibilità di dette spese.
In particolare la detrazione spetta:
- una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulti cancellato dal pubblico registro automobilistico;
- nel limite di spesa di 18.075,99 euro, per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo);
- solo se i mezzi vengano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti diversamente abili.
La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.
Come confermato poi anche nella circolare n. 11/E/2014, ai fini della detraibilità dall’Irpef, l’articolo 15, comma 1, lett. c), del Tuir prevede che il disabile possa fruire della detrazione per l’acquisto di un nuovo veicolo prima della fine del quadriennio anche nell’ipotesi (oltre al caso in cui il veicolo risulti cancellato dal pubblico registro) in cui il primo veicolo sia stato rubato e non ritrovato, per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall’assicurazione. Nel caso in cui il contribuente aveva optato per la rateazione potrà continuare ad usufruire della detrazione sia per le rate residue relative al veicolo rubato che della detrazione relativa al nuovo veicolo.
Nel caso invece di esportazione all’estero dei veicoli, l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 19/E/2012, dopo aver ribadito che la detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulti cancellato dal pubblico registro automobilistico, ha chiarito che l’esportazione all’estero del veicolo, che comporta la cancellazione del veicolo dal PRA, non integra la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio.
Oltre alle spese per l’acquisto del veicolo o le spese di adattamento dello stesso sono detraibili anche le spese di manutenzione straordinaria, intese come quelle spese sostenute per il ripristino della funzionalità del mezzo.
Non sono invece ammesse in detrazione le spese di riparazione e manutenzione ordinaria e i costi di esercizio di tali veicoli (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).
Come chiarito nella circolare n. 15/E/2005 per le spese di manutenzione straordinaria:
- non è prevista la possibilità di rateizzazione in quattro rate;
- tali spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di 18.075,99 euro;
- per poter essere detratte devono essere sostenute entro i quattro anni dall’acquisto.
Recentemente l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 17/E/2015 ha avuto modo di ribadire che tra le spese che danno diritto alla detrazione sono comprese, oltre alle spese di acquisto dell’autovettura, anche le spese per le riparazioni degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone disabili che non rientrano nella ordinaria manutenzione purché sostenute entro i quattro anni dall’acquisto del veicolo stesso.
Nel caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento dell’handicap che comporti per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.
La risoluzione n. 136/E/2009 ha precisato invece che nel caso in cui un soggetto, che abbia ricevuto in eredità l’auto che il genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali, voglia rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma antielusiva (di cui all’articolo 1, comma 37 L. 296/2006) non vi è decadenza dalle agevolazioni fiscali.
In merito alla detrazione delle rate residue e al decesso del disabile, la circolare 19/E/2012 ha chiarito che qualora il disabile che ha chiesto la rateizzazione sia deceduto quando residuano ancora più rate da portare in detrazione, l’erede, tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi del deceduto, nel compilare il relativo modello Unico, può portare in detrazione in un’unica soluzione le rate residue, indicando la somma di tali rate residue, senza compilare la casella relativa al numero della rata.
Infine nella circolare n. 24/E/2004 è stato chiarito che, se successivamente all’acquisto del veicolo vengono meno le gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, le quote residue continuano ad essere detraibili.
Nell’ambito del modello 730/2016 tali spese, nel limite massimo di euro 18.075,99, vanno indicate nel rigo E4 (RP4 se modello Unico PF): nel caso in cui il contribuente opti per la rateizzazione per le spese sostenute nel 2015 va indicato il numero 1 nella casella di colonna 1 del rigo E4, mentre in colonna 2 va indicato l’intero importo della spesa sostenuta.
Vanno indicate in tale rigo anche le spese sostenute dal contribuente per conto dei propri familiari fiscalmente a carico. La circolare n. 15/E/2005 ha chiarito che nel caso in cui il contribuente disabile con proprio veicolo acquisti prima dei quattro anni un nuovo veicolo per il figlio disabile a carico, può portare in detrazione entrambe le spese relative ai due autoveicoli (compilando due righi E4).
Nel caso in cui il contribuente abbia sostenuto spese sia per l’acquisto dell’autoveicolo che per la manutenzione straordinaria, dovranno essere compilati due righi E4, ma, come detto, la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria.