29 Maggio 2017

La detrazione delle spese veterinarie nel modello 730/2017

di Luca Mambrin
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Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c-bis) del Tuir, spetta una detrazione dall’imposta lorda del 19% delle spese veterinarie sostenute nell’anno 2016 calcolata nel limite massimo di euro 387,34, al netto di una franchigia pari a euro 129,11.

Ai sensi dell’articolo 1 del D.M. 6 giugno 2001, relativo al “regolamento per l’individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d’imposta” la detrazione compete in relazione alle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva mentre non compete, in ogni caso, per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole nè in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

Per quanto riguarda le tipologie di spesa, sono ammesse in detrazione:

  • le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario;
  • gli importi corrisposti per l’acquisto di medicinali prescritti dal veterinario e definiti dall’articolo 1 del D.Lgs. 193/2006;
  • le spese per le analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.

La recente risoluzione AdE 24/E/2017 ha chiarito che le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia prescritti dal veterinario non sono detraibili poiché non possono essere considerati farmaci ma prodotti appartenenti all’area alimentare.

Nello stesso documento di prassi è stato poi precisato, in analogia con quanto previsto dalla L. 296/2006 che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, che anche per le spese sostenute per medicinali veterinari non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario.

È essenziale, invece, che lo scontrino riporti:

  • il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa;
  • la natura dei medicinali acquistati;
  • la quantità e la qualità degli stessi che deve essere attestata dal codice di autorizzazione di commercio del farmaco.

Non rileva il luogo dove sono stati acquistati tali medicinali: i farmaci certificati da scontrino parlante sono detraibili anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal Ministero della salute, come ad esempio per la vendita di farmaci generici nei supermercati.

Come precisato poi nella circolare 7/E/2017 la detrazione spetta anche per l’acquisto di farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato online presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Provincie autonome.

In merito ai limiti di detraibilità la norma prevede che le spese veterinarie siano detraibili in misura non superiore ad euro 387,34 con una franchigia di euro 129,11; pertanto la detrazione massima spettante sarà pari ad euro 49,02 (19% di euro 258).

Come precisato nella circolare AdE 55/E/2001 tale limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione indipendentemente dal numero di animali posseduti.

Per poter beneficiare della detrazione nel modello 730/2017 è necessario indicare le spese sostenute (nel limite massimo di spesa di euro 387) nei righi da E8 a E10 della sezione 1 del quadro E indicando, nel riquadro “codice spesa” il codice “29”, mentre la detrazione spettante calcolata sulla spesa sostenuta al netto della franchigia prevista di euro 129,11 andrà riportata nel rigo 28 del modello 730-3/2017.

e8

Per quanto riguarda infine la documentazione necessaria per beneficiare della detrazione è necessario conservare:

  • le fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario;
  • gli scontrini parlanti per l’acquisto dei medicinali;
  • l’autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
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