La detrazione dell’Iva relativa ad acquisti effettuati nel 2022
di Laura MazzolaLe fatture relative ad acquisti effettuati nell’anno 2022, ma ricevute nel 2023, permettono la detrazione dell’imposta solo nell’anno di ricevimento.
L’articolo 19 D.P.R. 633/1972 subordina il diritto alla detrazione dell’imposta al verificarsi di un doppio requisito sostanziale e formale.
In particolare, alla luce delle modifiche e dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate, con la circolare 1/E/2018, il diritto alla detrazione può essere esercitato al verificarsi della duplice condizione:
- sostanziale, ossia collegata all’esigibilità dell’imposta, coincidente con l’effettuazione dell’operazione in base ai criteri di cui all’articolo 6 D.P.R. 633/1972;
- formale, ossia collegata al possesso di una valida fattura, redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 D.P.R. 633/1972.
Inoltre, l’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998, concede la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese, successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Ne deriva che, in generale, nel caso di cessione di beni, verificata l’effettuazione dell’operazione, ossia che i beni siano stati spediti o consegnati al cliente, per poter detrarre l’imposta è necessario che il soggetto riceva la relativa fattura e la registri entro il giorno 15 del mese successivo.
Tenendo conto che la fattura potrebbe essere recapitata oltre il periodo in cui l’imposta diventa esigibile, è concessa la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva, relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
In altri termini, è ammessa nella liquidazione, da effettuarsi entro il 16 del mese successivo, anche l’Iva relativa alle operazioni realizzate nel mese precedente, ma con ricezione e registrazione della relativa fattura entro tale data.
Tale facoltà non è, però, estesa alle operazioni effettuate in un anno d’imposta, le cui fatture sono ricevute nell’anno successivo.
In tal caso, infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato soltanto nell’anno in cui è ricevuta la fattura.
L’identificazione della data di ricezione della fattura rappresenta, pertanto, un momento rilevante ai fini dell’identificazione del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l’imposta.
Tale data è quella in cui il Sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate consegna la fattura al destinatario.
Si supponga, ad esempio, di aver acquistato dei beni in data 27 dicembre 2022 e che la relativa fattura sia stata emessa il 31 dicembre 2022 e ricevuta il 3 gennaio 2023; l’imposta relativa è ammessa in detrazione nell’anno 2023, ossia nell’anno in cui si verificano entrambi i presupposti (sostanziale e formale).
L’imposta, quindi, concorre alla prima liquidazione Iva 2023.
30 Gennaio 2023 a 13:23
MA NEL CASO ESPOSTO NELL’ESEMPIO CHI NEL 2023 E’ ENTRATO NEL REGIME FORFETTARIO E QUINDI NON AVRA’ IVA NEL 2023 PERDE LA DETRAZIONE? IN QUESTO CASO IL SOGGETTO E’ SVANTAGGIATO A CAUSA DELLA LENTEZZA DI SDI O DALLA FACOLTA’ CONCESSA DAL FORNITORE DI INVIARE A SDI ENTRO 12 GIORNI.
30 Gennaio 2023 a 16:18
Se l’ultimo giorno del mese e dell’anno cade in giorno festivo, possono considerarsi ricevute nel mese anche le fatture pervenute entro il primo giorno lavorativo del mese successivo? Es. fattura datata 20/12/2022, ricevuta il 02/01/2023 (n.b. il 31/12/2022 era giorno festivo) applicando l’art. 7 del DL 70/2011, lettera h) ?