27 Dicembre 2019

La detrazione dell’Iva sulle fatture “a cavallo d’anno”

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto l’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998così come modificato dal D.L. 119/2018, prevede che il contribuente, entro il giorno 16 di ciascun mese, determini la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972. Entro il medesimo termine può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti pertanto:

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