La detrazione Irpef delle spese per la frequenza degli asili nido
di Gennaro NapolitanoLe spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza degli asili nido da parte dei figli danno diritto a una detrazione Irpef del 19%.
Questa tipologia di beneficio è stata introdotta dalla Legge finanziaria per il 2006 inizialmente solo per il periodo d’imposta 2005 (cfr. articolo 1, comma 335, L. 266/2005), ma la sua operatività è stata di volta in volta prorogata per gli anni d’imposta successivi, fino a quando la legge finanziaria 2009 non l’ha resa stabile e permanente (cfr. articolo 2, comma 6, L. 203/2008).
È possibile usufruire della detrazione in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico sia privato. A tal proposito, si ricorda che gli asili nido sono strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni e a sostenere le famiglie e i genitori (cfr. articolo 70, comma 2, L. 448/2001).
Le bambine e i bambini per i quali compete l’agevolazione sono quelli che sono stati ammessi e frequentano l’asilo nido.
In applicazione del principio di cassa, la detrazione spetta con riguardo alle spese sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono (circolare AdE 6/E/2006, paragrafo 2.1).
Nel novero delle spese che possono essere detratte rientrano anche quelle sostenute per:
- la frequenza da parte dei figli delle cosiddette “sezioni primavera”, atteso che queste strutture assolvono alla medesima funzione degli asili nido (cfr. circolare AdE 13/E/2013, paragrafo 3.3)
- le prestazioni di assistenza domiciliare all’infanzia fornite da specifiche figure professionali (iscritte in apposito albo provinciale) definite “Tagesmutter” (mamma di giorno) nell’ambito della provincia di Bolzano (ai sensi della legge provinciale 8/1996); tale servizio, infatti, ha presupposti e finalità assimilabili a quelli degli asili nido e presenta caratteristiche strutturali e modalità gestionali idonee a garantire l’educazione e l’assistenza alla prima infanzia con carattere di continuità (cfr. circolare AdE 11/E/2014, paragrafo 7.2).
La detrazione in esame, peraltro, non è cumulabile con il c.d. bonus asilo nido previsto dalla Legge di bilancio 2017 che, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha previsto l’erogazione, a partire dal 2017, di un buono di 1.000 euro su base annua, e parametrato a undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il buono è corrisposto dall’Inps al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private (cfr. articolo 1, comma 355, L. 232/2016 e D.P.C.M. 17 febbraio 2017).
La detrazione spetta per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio che frequenta l’asilo nido (l’importo massimo detraibile, quindi, ammonta a 120 euro).
L’importo deve includere anche le somme indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione unica (punti da 341 a 352) con il codice onere “33”. Inoltre, ai fini della detrazione, non possono essere considerate le spese che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione unica con il codice onere “33”. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
La detrazione deve essere suddivisa tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bimbo, oppure a uno solo dei genitori, è possibile specificare, tramite annotazione, le percentuali di spesa attribuibili a ciascuno dei genitori. Inoltre, il genitore che ha sostenuto la spesa può beneficiare della detrazione anche se il documento è intestato all’altro e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo (cfr. circolare AdE 7/E/2018, pagina 154).
La documentazione che attesta l’avvenuto pagamento delle rette può essere rappresentata da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento. Il genitore, inoltre, autocertifica di non aver fruito del “bonus asili nido” (cfr. circolare AdE 7/E/2018, pagina 154).
All’interno della dichiarazione dei redditi, le spese in esame devono essere esposte con il codice “33” nel Quadro E, Righi da E8 a E10, del modello 730 e del Quadro RP, Righi da RP8 a RP13, del modello Redditi PF. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi, riportando in ognuno di essi il codice “33” e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio.
Si ricorda che, a partire dalla dichiarazione di quest’anno, i dati relativi alle spese sostenute per il pagamento delle rette per la frequenza degli asili nido sono inclusi tra quelli utilizzati per l’elaborazione della precompilata. Infatti, Il D.M. 30 gennaio 2018 ha previsto, a decorrere dai dati relativi al 2017, l’obbligo degli asili nido di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all’asilo nido. Gli stessi dati, inoltre, devono essere trasmessi anche da tutti quei soggetti, diversi dagli asili nido, che ricevono il versamento delle rette. Vanno comunicati, inoltre, entro lo stesso termine anche i dati dei rimborsi delle rette erogati nell’anno precedente, mentre non devono essere comunicati i rimborsi esposti nella Certificazione unica.