24 Marzo 2015

La detrazione Irpef per l’acquisto di immobili ristrutturati

di Luca Mambrin
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L’art. 16-bis, comma 3 del Tuir prevede una specifica detrazione d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie a condizione che le stesse provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile in uno specifico termine.

Il comma 48 della legge di Stabilità 2015 ha allungato, portandolo da 6 a 18 mesi dalla data di fine lavori, il termine entro il quale tali soggetti (imprese di costruzione o ristrutturazione o cooperative edilizie) possono cedere o assegnare l’unità immobiliare facente parte di un edificio ristrutturato, al fine di far godere all’acquirente, della detrazione Irpef del 50% nel limite massimo di spesa di euro 96.000; la base di riferimento per la determinazione della detrazione è costituita dal 25% del prezzo desumibile dall’atto di trasferimento. Dal 2016, poi, tale detrazione, salvo ulteriori proroghe, tornerà a regime con aliquota del 36% e fino ad un tetto massimo di spesa di 48.000 euro.

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