La detrazione Irpef per le spese sanitarie e i chiarimenti dell’Agenzia
di Luca Mambrincircolare 3/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla detrazione Irpef prevista per le
spese sanitarie. Nel proseguo si analizzano le singole fattispecie.
circolare 17/E/2006, in relazione alle spese sostenute per le prestazioni eseguite da
chiropratici, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che tali prestazioni per essere detraibili dovevano essere prescritte da un medico e rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. Nonostante la figura del
chiropratico non abbia ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento le spese sostenute per tali prestazioni
possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili, a condizione che siano
eseguite presso idonee strutture debitamente autorizzate e la cui direzione sia affidata ad
un medico specialista in fisiatria o ortopedia (e che si possieda la prescrizione medica). La successiva
circolare 21/E/2010 ha poi ribadito che in assenza dell’emanazione dei regolamenti attuativi e dell’istituzione del registro dei dottori in chiropratica (previsti dall’art. 2 comma 355 L. 244/2007), sono da considerarsi valide ed applicabili le regole dettate nella citata circolare 17/E/2006.
circolare 3/E/2016, premettendo che:
- non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione;
- per poter essere detraibili si deve trattare di prestazioni di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati;
- tali prestazioni devono essere effettuate da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. Ad esempio, non sono detraibili le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona, ma tese semplicemente a rendere più gradevole l’aspetto personale, quali le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione,
mesoterapia, ozonoterapia e “haloterapia” (o grotte di sale). Il Ministero della Salute, interpellato sulla questione, ha precisato che “
le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia sono ascrivibili all’ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei livelli essenziali definiti a livello nazionale”. Sulla base di tale precisazione
vengono ammesse in detrazione le spese relative ai trattamenti di
mesoterapia ed ozonoterapia se:
- effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria;
- correlate ad una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia.
allo stato attuale tali spese non possono essere considerate detraibili
”.
pedagogista non siano detraibili.
un professionista in possesso della laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione e laurea specialistica/magistrale ed è una figura che opera in ambito sociale, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali)”,
diverso quindi dall’educatore professionale che è invece considerato un professionista sanitario.
l’esatta norma di riferimento per l’individuazione dei sordi destinatari delle agevolazioni fiscali, ovverosia se occorra fare riferimento alla Legge n. 381/1970 anziché alla Legge n. 68/1999, citata nella circolare n. 72/E/2001.
la competenza in materia d’invalidità, interpellato sul punto, ha chiarito che la norma di riferimento, ai fini del riconoscimento dello
status di sordo, è la legge n. 381/1970, in quanto la legge n. 68/1999 ha come
finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili, tra cui anche le persone affette da sordità in base alla definizione della legge n. 381 del 1970.