La detrazione Iva abbreviata impatta sul regime per cassa
di Alessandro BonuzziTra le novità introdotte dal D.L. 50/2017 – la cd. Manovra correttiva – quella che desta maggiori perplessità, se non altro per la ratio sottostante, è la modifica al termine utile per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva.
Dallo scorso 24 aprile – data di entrata in vigore del decreto – l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta può avvenire, al più tardi, entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto in questione è sorto.
In pratica, il periodo utile per il recupero dell’Iva è stato ridotto di ben due anni, atteso che, in base alla regola precedente, la detrazione poteva essere fruita entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui era maturato il relativo diritto.
Peraltro, come se questa restrizione non fosse già di per sé sufficientemente penalizzante, la novella normativa non contiene alcuna disposizione transitoria per le operazioni effettuate lo scorso anno, con la conseguenza che l’Iva degli acquisti 2016 non detratta entro il 28 febbraio 2017 – termine di presentazione della dichiarazione Iva 2017 –, o comunque entro l’entrata in vigore della Manovra correttiva, dovrebbe, seguendo alla lettera il tranciante disposto legislativo, essere considerata perduta.
In attesa di sviluppi sulla questione, si spera già in sede di conversione del decreto, a ben vedere, la riduzione del termine per l’esercizio della detrazione Iva potrebbe impattare anche sotto il profilo dell’imposizione diretta per le imprese che adottano il nuovo regime per cassa.
Il riferimento è ai soggetti che, ai fini contabili, hanno scelto di utilizzare i registri Iva anche ai fini dell’Irpef, “liberandosi” dell’obbligo di annotarvi gli incassi e pagamenti. Si ricorda, infatti, che per queste imprese opera una presunzione assoluta secondo cui:
- i costi si considerano pagati – quindi deducibili – al momento della registrazione del documento contabile e
- i ricavi si considerano incassati – quindi imponibili – al momento della registrazione delle fatture di vendita.
In entrambi i casi, ai fini della concorrenza del componente al reddito, non rileva il momento in cui si verifica l’effettivo movimento finanziario.
È evidente che, se prima della modifica del termine per la detrazione dell’Iva l’impresa godeva di un’ampia discrezione sotto il profilo temporale nell’imputazione dei costi, oggi non è più così.
Infatti, anche osservando le indicazioni fornite dalla circolare AdE 11/E/2017, ben si poteva dedurre un costo “di competenza” e fatturato nel 2017 dopo due anni dall’operazione, registrando il documento entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, senza perdere l’Iva assolta all’acquisto.
Con la nuova regola introdotta dalla Manovra correttiva, invece, la deduzione del costo di fatto può essere rimandata al massimo all’anno successivo rispetto a quello in cui l’operazione si considera effettuata agli effetti dell’Iva: ciò in quanto solo così facendo verrebbe preservata la detrazione dell’imposta.
Ad esempio, un’impresa in regime per cassa che
- ha optato per tenere i soli registri Iva anche ai fini del calcolo del reddito Irpef e
- acquista un bene nel 2017 puntualmente fatturato,
può sì decidere liberamente di rimandare la deduzione del costo ma al massimo al prossimo anno, dovendo registrare la fattura di acquisto, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2017) per non perdere il diritto a detrarsi l’Iva pagata al fornitore. Difatti, in caso di registrazione in data successiva, fermo restando la deducibilità del costo ai fini Irpef, verrebbe meno la detraibilità dell’Iva.
Atteso che la soluzione del rimando del costo può essere utile per l’impresa che vuole evitare l’emersione di una perdita non riportabile, la novità recata dal decreto correttivo rappresenta un fattore da considerare in futuro anche per valutare, nel caso concreto, la convenienza del regime per cassa o, in caso di adozione dello stesso, dell’opzione per l’utilizzo dei soli registri Iva ai fini Irpef.