5 Maggio 2017

La detrazione Iva per i contribuenti con più attività

di EVOLUTION
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L’articolo 36 del D.P.R. 633/1972 contiene la disciplina applicabile nel caso in cui il contribuente svolga più attività, individuando, tra le altre cose, le fattispecie nelle quali è d’obbligo procedere alla relativa separazione e quelle, invece, in cui la separazione è facoltativa.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma sulle criticità che emergono in sede di detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto di beni promiscui alle diverse attività esercitate.

Il comma 1 dell’articolo 36 del decreto Iva stabilisce la regola base da osservare quando il contribuente svolge più attività. Secondo la norma, in questi casi, l’imposta va applicata unitariamente e cumulativamente per tutte le attività esercitate, con riferimento al volume d’affari complessivo.

Ciò significa di fatto che il soggetto passivo deve:

  • tenere una contabilità Iva unitaria;
  • tenere un unico registro delle fatture emesse;
  • tenere un unico registro delle fatture di acquisto;
  • effettuare le liquidazioni periodiche facendo riferimento a un’unica posizione;
  • calcolare un unico e complessivo volume d’affari.

La medesima disposizione si preoccupa poi di individuare le fattispecie nelle quali è d’obbligo procedere alla relativa separazione e quelle, invece, in cui la separazione è facoltativa.

Le criticità maggiori che derivano dalla tenuta di una contabilità separata (facoltativa o obbligatoria) riguardano principalmente gli aspetti legati alla distinta applicazione delle disposizioni che regolano la detrazione dell’Iva. In particolare, il riferimento è alla detraibilità dell’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente.

Ma andiamo con ordine distinguendo tra acquisti relativi a una sola attività e acquisti promiscui.

Relativamente ai beni e ai servizi utilizzati esclusivamente in una delle attività separate, confluendo gli stessi nella relativa contabilità, non vi sono particolari problematiche in quanto vanno applicate le regole di detraibilità proprie di ciascuna di esse.

Le difficoltà emergono, invece, quando si ha a che fare con acquisti di beni e di servizi utilizzati promiscuamente per le attività separate; peraltro, le regole applicative cambiano a seconda che la separazione sia imposta dalla legge o facoltativa.

Separazione obbligatoria

Nel caso in cui:

  • una attività goda del 100% di detraibilità e
  • l’altra attività soffra di una indetraibilità al 100% per il fatto di produrre operazioni esenti o non soggette (ex articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/1972) oppure poiché per essa trova applicazione un regime di detrazione forfettaria,

l’imposta assolta per l’acquisto di beni e servizi promiscui è detraibile nei limiti della quota parte imputabile alla prima attività, secondo il meccanismo del pro-rata specifico.

Restano ferme, inoltre, eventuali limitazioni oggettive al diritto di detrazione (ad esempio nel caso di acquisto di autovettura).

Separazione facoltativa

In caso di svolgimento di un’attività caratterizzata da una detraibilità al 100% e, ad esempio, un’attività esente, l’Iva assolta per acquisti promiscui è:

  • indetraibile, se si tratta di beni non ammortizzabili;
  • detraibile nei limiti della quota parte imputabile allattività imponibile (meccanismo del pro-rata specifico), se si tratta di beni ammortizzabili e di servizi, fermo restando eventuali limitazioni oggettive al diritto di detrazione.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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