12 Marzo 2021

La detrazione Iva per gli enti non commerciali

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 19-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972, rubricato “Detrazione per gli enti non commerciali”, dispone che “per gli enti indicati nel quarto comma dell’articolo 4 è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali o agricole”.

Il successivo comma del medesimo articolo specifica invece che “la detrazione spetta a condizione che l’attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale […]. L’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale o agricola e dell’attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale o agricola”.

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