La detrazione IVA per il promotore finanziario: ora si può
di Fabio Pauselli
Dal 1° gennaio 2013 i servizi di gestione dei portafogli individuali e le relative provvigioni di intermediazione non sono più esenti ai fini Iva. Questo è quanto emerge dalla sentenza del 19 luglio 2012, causa C-44/11, emessa dalla Corte di Giustizia europea.
Nello specifico la Corte europea, nel contenzioso che ha visto coinvolta la Deutsche Bank, ha sancito che i servizi di gestione di portafogli individuali non rientrano tra i servizi esenti previsti dalla Direttiva 2006/112/CE.
Tale modifica è stata recepita nel nostro ordinamento con la Legge di Stabilità 2013 la quale ha espunto i suddetti servizi da quelli esenti da Iva ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 4) del D.P.R. 633/1972, con conseguente assoggettamento ad aliquota ordinaria. Considerato il mutato regime Iva per i servizi di gestione viene meno, di conseguenza, anche il regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, c.o 1, n.9) del D.P.R. n.633/1972 per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione.
Fino allo scorso anno la presenza totale o rilevante di provvigioni esenti non consentiva al promotore finanziario di detrarre l’Iva corrisposta sugli acquisti; con il mutato regime si apre uno spiraglio positivo in tal senso per tutti gli acquisti effettuati a partire dal 2013 con l’ulteriore possibilità, in sede di dichiarazione IVA, di ricorrere alla rettifica della detrazione dell’imposta corrisposta sugli acquisti pregressi di beni ammortizzabili.
Pertanto, dal 2013 i promotori finanziari:
a) dovranno applicare l’Iva sulle fatture relative alle provvigioni maturate sui servizi di gestione dei portafogli individuali, senza più apporvi la marca da bollo da 2 euro (in precedenza 1,81 euro) per gli importi superiori a 77,47 euro;
b) potranno recuperare, a seguito del mutamento normativo, l’Iva corrisposta sui beni ammortizzabili acquistati negli anni pregressi in cui permaneva una totale esenzione, rettificandola in detrazione con riferimento a tanti quinti dell’imposta mancanti al compimento del quinquennio (decennio in caso di beni immobili) dalla loro entrata in funzione;
c) potranno detrarre l’Iva corrisposta sugli acquisti, ricorrendo anche al pro-rata nel caso, assai diffuso, in cui percepiscano sia provvigioni esenti che imponibili.
Il passaggio dall’esenzione all’imponibilità potrebbe comportare delle problematiche a coloro che negli anni precedenti hanno optato per la dispensa da adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis, comma 1 del D.P.R. n.633/72, considerato che tale opzione è vincolante per tre anni e inibisce totalmente il diritto alla detrazione.
Pertanto, alla luce del fatto che dal 2013 per molti promotori finanziari la detrazione diventa concretamente applicabile, sarà opportuno esercitare nella dichiarazione IVA annuale 2014 la revoca della precedente opzione e rinunciare alle suddette semplificazioni a condizione, tuttavia, che sia trascorso almeno un triennio.
Considerata l’esenzione totale degli anni pregressi è evidente che, ove ci si trovasse a fatturare operazioni attive imponibili soltanto dal 2013, l’Iva sugli acquisti potrà essere recuperata in sede di liquidazione annuale, dovendosi applicare in corso d’anno il pro-rata provvisorio dell’anno precedente (pari a zero).
In alternativa al pro-rata, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 633/1972, i promotori che contemporaneamente effettuano attività esenti e attività imponibili potranno optare, a partire dal 1° gennaio 2013, per la separazione dell’attività ai fini Iva.
Tale opzione permette di detrarre l’imposta sugli acquisti correlati alle provvigioni imponibili mantenendone l’indetraibilità su quelli legati alle provvigioni esenti. Non è ammessa, invece, la detrazione sui beni non ammortizzabili acquistati e utilizzabili promiscuamente (nessuna limitazione appare intervenire per gli acquisti di servizi).
L’opzione ha una durata minima di tre anni e va indicata nel quadro VO della dichiarazione annuale. Nel caso di acquisto di beni ammortizzabili durante l’opzione, questa non potrà essere revocata fintanto non sia trascorso il termine per la rettifica della detrazione.