6 Febbraio 2018

La detrazione nel regime dell’Iva per cassa

di EVOLUTION
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Dal 01/12/2012 è in vigore (per i contribuenti Iva con volume d’affari non superiore a € 2.000.000) il regime opzionale del cash accounting (Iva di cassa) di cui all’articolo 32-bis D.L. 83/2012 che, dalla medesima data, sostituisce (abrogandolo) il precedente (più limitato e diverso) regime di cassa di cui all’articolo 7 del D.L. 185/2008.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza il funzionamento del regime dal lato passivo alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2018.

Le regole ordinarie post D.L. 50/2017 prevedono che il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno dell’avvenuta esigibilità e del ricevimento della fattura (duplice requisito), alle condizioni esistenti al momento della nascita (articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 e circolare AdE 1/E/2018).

Tale criterio subisce alcune deroghe per chi adotta il regime del cash accounting.

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