La detrazione per interessi passivi a seguito di separazione legale
di Leonardo PietrobonL’articolo 15 D.P.R. n. 917/1986 prevede la detrazione del 19% degli interessi pagati:
- in dipendenza di mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale;
- per i mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale;
- per i mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- per i mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
- per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati (circolare 12.06.2002 n. 50):
- a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;
- a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l’acquisto della casa di abitazione.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) – (circolare 29.01.2001 n. 7).
La disposizione relativa ai familiari trova applicazione a decorrere dal 2001, ma vale anche per i mutui in essere stipulati precedentemente, purché l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare entro un anno dall’acquisto e l’acquisto dell’unità immobiliare sia stato effettuato nell’anno precedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo (circolare 12.06.2002 n. 50).
In caso di divorzio, anche al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta il beneficio della detrazione per la quota di competenza, purchè presso l’immobile in oggetto abbiano la propria dimora abituale i suoi familiari (ad esempio figli) – (circolare 29.01.2001 n. 7).
Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto dell’atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi, è diventato proprietario esclusivo dell’immobile e si è accollato, secondo lo schema del c.d. accollo interno, le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo, che continua risultare cointestato ad entrambi i coniugi (quindi, anche se l’accollo del mutuo non ha rilevanza esterna), a condizione che:
- l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico (ad esempio nell’atto pubblico di trasferimento dell’immobile) o in una scrittura privata autenticata;
- le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all’ex coniuge (circolare 13.05.2011 n. 20).
Dal punto di vista pratico, quindi, nel caso in cui con la sentenza di separazione siano assegnati al marito l’unità immobiliare e relativa pertinenza precedentemente di proprietà dell’ex-moglie, sui quali grava un mutuo ipotecario intestato a quest’ultima (detti immobili continuano ad essere l’abitazione principale dell’ex-moglie e dei figli), e qualora nella sentenza di separazione risulti in capo al marito l’obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione, lo stesso può detrarre gli interessi, anche se il mutuo è intestato all’altro coniuge, sempreché nei suoi confronti ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio, e quindi a condizione che:
- l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;
- le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge attuale proprietario.
Come già accennato, si ricorda che per abitazione principale si intende l’abitazione adibita a dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari e che rientrano tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio, e i figli (circolare 13.05.2011 n. 20).