23 Maggio 2016

La detrazione per interessi passivi a seguito di separazione legale

di Leonardo Pietrobon
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L’articolo 15 D.P.R. n. 917/1986 prevede la detrazione del 19% degli interessi pagati:

  1. in dipendenza di mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale;
  2. per i mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale;
  3. per i mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
  4. per i mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
  5. per prestiti e mutui agrari di ogni specie.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati (circolare 12.06.2002 n. 50):

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