La detrazione per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
di Luca MambrinLa Legge di Bilancio 2018 aggiungendo all’articolo 15, comma 1, Tuir la lett. i-decies) ha introdotto, a decorrere dal 01.01.2018 la detrazione Irpef 19% sulle le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Analoga detrazione era già stata prevista dalla Legge Finanziaria 2008 per l’anno 2008, poi prorogata anche per l’anno 2009; si ritengono validi i chiarimenti forniti nella circolare 19/E/2008 e nella circolare 21/E/2010.
La detrazione è riservata ai soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori, pensionati, e spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso, per un importo complessivo non superiore a 250 euro.
Nella circolare 21/E/2010 l’Agenzia ha chiarito che:
- il limite massimo di importo detraibile di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico;
- l’importo di 250 euro costituisce, inoltre, anche il limite massimo di spesa detraibile per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; pertanto, anche se il costo dell’abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come ad esempio nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l’abbonamento del figlio a carico, l’ammontare massimo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può superare 250 euro.
La detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
La circolare 19/E/2008 ha chiarito che per “abbonamento” si deve intendere “un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato”.
Sono ammesse a fruire della detrazione solo le spese per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.
Non possono quindi beneficiare dell’agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio:
- i biglietti a tempo che durano 72 ore;
- le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.
La detrazione compete per le spese sostenute nell’anno 2018 in applicazione del criterio di cassa, anche se la validità delle stesse scade nel periodo d’imposta successivo (es. abbonamento con validità dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019) ed è ammessa entro i limiti di capienza delle imposte dovute. In caso di mancato utilizzo della detrazione per incapienza questa si perde, senza possibilità di rinviarne la fruizione all’anno successivo.
Per fruire della detrazione i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare il titolo di viaggio.
Secondo le indicazioni fornite con il D.M. 30.06.1992 le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, e per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta dal cliente, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.
Il biglietto di trasporto deve contenere le seguenti indicazioni:
- ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logo distintivo dell’impresa e numero di partita Iva del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
- descrizione delle caratteristiche del trasporto;
- ammontare dei corrispettivi dovuti;
- numero progressivo;
- data da apporre al momento dell’emissione o della utilizzazione.
Sul titolo di viaggio nominativo, che il contribuente è tenuto a conservare, devono essere indicate:
- la durata dell’abbonamento;
- la spesa sostenuta.
Al fine di dimostrare che la spesa è stata sostenuta nel 2018 il contribuente dovrà altresì conservare:
- la fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio di trasporto;
- altra eventuale documentazione, attestante la data di pagamento.
Nel caso in cui il contribuente stesso sia nell’impossibilità di procurarsi la suddetta documentazione la spesa si ritiene sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell’abbonamento (quindi, ad esempio, per un abbonamento nominativo che assuma validità dal 1° febbraio 2018, la spesa si riterrà sostenuta in tale data).
In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio realizzato in formato elettronico è necessario disporre di documentazione certificativa che contenga le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (indicazione soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa).
Se il titolo di viaggio acquistato non è nominativo lo stesso deve essere conservato e accompagnato da una autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) resa dal contribuente in cui si attesta che l’abbonamento è stato acquistato per il contribuente o per un suo familiare a carico.
Nel modello 730/2019 la spesa sostenuta nell’anno 2018 andrà riportata nei righi da E8 a E10 con il codice “40”: