La detrazione per le spese di intermediazione immobiliare
di Leonardo PietrobonSecondo quanto stabilito dal comma 1, lettera b-bis), dell’articolo 15 del D.P.R. n. 917/1986, dall’imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19 per cento dei compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto delle unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Nel corso del 2012 l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/E/2012, ha ribadito, che, ai fini della detrazione in esame la circostanza che la dimora abituale non coincida con la residenza può essere oggetto di apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; in caso di dichiarazione mendace si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.
La detrazione in commento spetta, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 34/E/2008, non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per l’acquisto di diritti reali minori (quali ad esempio l’usufrutto) a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
Dal punto di vista “numerico” la detrazione si applica su un importo non superiore a 1.000,00 euro e la possibilità di portare in detrazione tale onere si esaurisce in un unico anno di imposta.
Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario (circolare n. 34/E/2008, risposta 13).
Dal punto di vista documentale, la spesa di intermediazione immobiliare deve essere documentata mediante:
- fattura emessa dal mediatore immobiliare;
- copia del rogito notarile relativo alla compravendita dell’immobile nel quale sono riportati:
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- l’ammontare della spesa sostenuta per l’attività di mediazione,
- le analitiche modalità di pagamento della stessa e
- il numero di partita IVA o del codice fiscale dell’agente immobiliare (articolo 1, comma 48, Legge n. 296/2006).
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 30.01.2009 n. 26 e la circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 1.1, ha precisato che se viene pagato, a seguito della stipula del preliminare di vendita, all’Agenzia immobiliare il compenso dell’intermediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato. Nel caso in cui l’acquisto non vada a buon fine, il contribuente sarà tenuto poi a restituire la relativa detrazione con la prima dichiarazione dei redditi. Di conseguenza per concedere la detrazione occorrerà prendere visione del preliminare di vendita registrato.
Con la circolare 20/E/2011 l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ad alcune questioni legate agli aspetti documentali della detrazione. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che nei casi di:
- fattura intestata ad un solo proprietario, ma immobile in comproprietà è necessario integrare la fattura con i dati anagrafici del comproprietario mancante;
- fattura cointestata al proprietario e ad un altro soggetto, ma immobile intestato ad un solo proprietario è necessario che in fattura venga specificato che l’onere è stato sostenuto solo dal proprietario;
- fattura intestata ad un soggetto non proprietario l’onere è indetraibile.
Infine, dal punto di vista dichiarativo, anche per i redditi relativi all’anno d’imposta 2015 la stessa detrazione trova indicazione sia nel modello 730/2016, nel quadro E rigo E8 con indicazione del codice 17, e sia nel modello Unico PF, nel quadro RP rigo 8 con codice 17.