La detrazione per le spese funebri nel modello 730/2016
di Luca MambrinLa Legge di Stabilità 2016, al comma 954, ha modificato l’articolo 15, comma 1, lett. d), del Tuir che disciplina la detraibilità delle spese funebri disponendo che sono detraibili “le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse”. La nuova disposizione trova applicazione già a decorrere dal periodo d’imposta 2015; fino all’anno 2014 la detrazione per le spese funebri era prevista solo per la morte di familiari indicati nell’articolo 443 del cod. civ., quindi coniuge (anche se legalmente ed effettivamente separato), figli, discendenti dei figli, genitori e ascendenti, gli adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali, per un importo massimo di spesa di euro 1.549,37 per ciascun decesso, eventualmente da ripartire tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa. Con la modifica normativa, a decorrere dal 2015, sono quindi detraibili le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, mentre l’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore ad euro 1.550, anche se più soggetti sostengono la spesa.
Nella C.M. 26/E/1979 viene precisato che la spesa funebre deve essere sempre portata in detrazione dal soggetto che l’ha sostenuta e può conseguentemente essere anche detratta da più soggetti ancorché il documento contabile (ricevuta o fattura quietanzata) sia intestato o rilasciato ad una sola persona, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento; in questa ipotesi, i singoli partecipanti alla spesa allegheranno alla propria dichiarazione annuale dei redditi la fotocopia del documento.
Affinché una spesa possa essere qualificata come spesa funeraria, deve esserci un rapporto di causa ed effetto tra il decesso e il sostenimento della stessa, rapporto che deve rispondere ad un criterio di attualità rispetto all’evento cui il costo è finalizzato: non saranno pertanto detraibili le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione di futuri decessi, come ad esempio l’acquisto di un loculo prima della morte.





