6 Maggio 2016

La detrazione per le spese relative all’asilo nido

di Leonardo Pietrobon
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L’articolo 15 D.P.R. n. 917/1986 prevede una detrazione relativa alle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632,00 euro annui per ogni figlio.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito a tale detrazione con la circolare 13.2.2006 n. 6, secondo la quale è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.

Inoltre, l’Ufficio, con la circolare 9.5.2013 n. 13, ha chiarito che le spese sostenute per la frequenza da parte dei figli alle cosiddette “sezioni primavera” rientrano tra le spese detraibili dall’IRPEF in base all’articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005, atteso che le suddette strutture assolvono la medesima funzione degli asili nido.

Ai fini del modello Unico 2016, la detrazione spetta per le spese sostenute nel 2015 a prescindere dall’anno “scolastico” cui si riferiscono (va applicato il principio di cassa).

Anno “scolastico”

Anno di sostenimento della spesa

Detraibilità

settembre 2014 – giugno/luglio 2015

rette pagate nel 2014

NO

rette pagate nel 2015

SI

settembre 2015 – giugno/luglio 2016

rette pagate nel 2015

SI

rette pagate nel 2016

NO

La circolare n. 6/E/2006, in merito alle spese sostenute, ha inoltre specificato che la documentazione dell’avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento. La documentazione può essere intestata sia al bambino/a che frequenta l’asilo, sia ad uno o entrambi i genitori.

Dal punto di vista pratico, quindi, la detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto.

Dalla lettura della norma si ricava che la detrazione spetta esclusivamente ai genitori. Non spetta pertanto se chi ha sostenuto la spesa non è un genitore (ad esempio il nonno).

Per le somme versate dal contribuente per i servizi a domicilio di cura ed educazione all’infanzia resi dalle c.d. “Tagesmutter”, che operano nell’ambito di cooperative sociali convenzionate con il Comune, spetta la detrazione del 19%, ex articolo 15 TUIR, prevista per le spese di frequenza agli asili nido pubblici o privati, per un importo non superiore a 632 euro per figlio, a condizione che “il servizio fornito dagli assistenti domiciliari all’infanzia abbia le caratteristiche di una prestazione erogata presso un asilo nido privato”. Quest’ultimo è caratterizzato dalla presenza di una struttura organizzativa idonea a garantire l’educazione e l’assistenza della prima infanzia con continuità e per un periodo di tempo almeno pari a quello delle strutture pubbliche.

Si rammenta che è definita asilo nido (pubblico o privato) la struttura diretta a garantire la formazione e la socializzazione di bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni.

In generale, quindi, ai fini della detrazione delle spese per il servizio di Tagesmutter va verificata in concreto l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido e la conformità dello svolgimento dell’attività in relazione alle modalità gestionali e alle caratteristiche strutturali. La detrazione è così ammessa relativamente alle spese sostenute per tale servizio fornito nella Provincia di Bolzano ai sensi della LP n. 8/1996.

Rimane ferma negli altri casi la necessità di verificare in concreto l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido.

Da quanto sopra si può concludere che la detrazione del 19% delle spese sostenute per la frequenza dell’asilo nido da parte dei figli:

  • spetta se le spese sono documentate;
  • è riconosciuta esclusivamente ai genitori dei figli che frequentano l’asilo nido;
  • è ammessa per un importo massimo di spesa di 632 euro per ogni figlio fiscalmente a carico.

Con riferimento al punto 3, si fa presente che la condizione di soggetto – figlio – fiscalmente a carico rappresenta una novità apparsa nelle istruzioni del modello 730/2016, condizione che prima non era assolutamente presente.