La dichiarazione “bianca” è validamente presentata
di Giovanni Valcarenghi
E’ ormai noto che la dichiarazione dei redditi si ritiene comunque valida anche se presentata oltre la scadenza canonica del 30 settembre, purché il ritardo non ecceda i 90 giorni. Per il 2013, la soglia è da individuarsi nella data del 30 dicembre, poiché il giorno 29 (scadenza effettiva) cade di domenica.
Talvolta accade, però, che nemmeno entro quell’ulteriore termine si riesca a provvedere e, per conseguenza, si configura lo spettro della omissione, con il pesante carico sanzionatorio che consegue da tale violazione (dal 120 al 240% delle imposte dovute e non pagate). In queste sciagurate occasioni sorge la tentazione di trasmettere un modello, magari privo di alcune informazioni (in quanto non se ne è in possesso), con la speranza di riuscire ad integrarle successivamente, potendo sfruttare l’ulteriore istituto della dichiarazione integrativa accompagnata dalla riduzione delle sanzioni per ravvedimento operoso.
Ma che fare se, alla fatidica data dello scadere dei 90 giorni, non si possiede alcuna delle informazioni da indicare nel modello? Spesso si è ricorsi allo stratagemma di inviare una dichiarazione contenente solo le informazioni anagrafiche del contribuente, giusto per poter avere una ricevuta di presentazione e sperare di potersi rimettere in gioco con l’integrativa. In queste situazioni, tuttavia, si è dubitato della validità di un tale modello, esistendo un precedente sfavorevole della Cassazione (sentenza 10759 del 10.05.2006), sia pure riferito al precedente meccanismo di presentazione cartacea dei modelli (in particolare, dichiarazione del sostituto di imposta). In quella occasione, la Suprema Corte ebbe ad affermare che “La presentazione … di una dichiarazione compilata nel solo frontespizio, e per il resto priva di ogni contenuto e non sottoscritta, configura un’ipotesi di dichiarazione omessa”.
Non sappiamo se tale orientamento sia ancora attuale, ma possiamo segnalare un diverso orientamento di merito emerso, in particolare, dalla pronuncia della CTP di Brescia n. 71/05 del 12 agosto 2013. Nel caso specifico, si discuteva della legittimità del comportamento del contribuente che aveva trasmesso – dapprima – il modello “in bianco”, vale a dire con i soli dati anagrafici, provvedendo poi alla sua integrazione, sostenendo che la dichiarazione a monte fosse validamente presentata.
L’Agenzia, dal canto suo, sosteneva la tesi della omessa dichiarazione, con conseguente impossibilità di integrazione; il tutto anche al fine di scoraggiare sia comportamenti dilatori dei termini, sia condotte elusive o fraudolente.
La CTP smonta drasticamente la tesi delle Entrate, qualificandola come non convincente, per il semplice fatto che non si rinviene, nell’ordinamento, una specifica censura per tale comportamento. Aggiungono poi i Giudici una considerazione di estremo buon senso, specialmente nell’era della telematica; la dichiarazione …, peraltro, devesi considerare validamente presentata in quanto accettata e non rifiutata dal sistema informatico all’uopo predisposto dall’Agenzia stessa, pur non contenendo i dati contabili; facilmente la resistente (ndr: l’Agenzia) avrebbe potuto tutelarsi in tal senso, ed in via generale, con banali modifiche dell’applicativo finalizzate al non accoglimento di dichiarazioni non compilate in determinati “campi”.
Non manca poi una “frustata” all’immancabile vizio di volersi arrogare il diritto alla individuazione delle cose giuste e sbagliate; riscontra la commissione, infatti, che il fine di scoraggiare comportamenti dilatori ed elusivi è rimesso alle sanzioni previste per ritardata presentazione.
In conclusione, pur permanendo l’estrema delicatezza della situazione prospettata, val ben la pena di memorizzare questo precedente, da utilizzarsi nei casi assolutamente disperati e, aggiungiamo, sin tanto che l’Agenzia non volesse provvedere alla modifica degli applicativi Entratel.