La dichiarazione dei sostituti di imposta
di Federica FurlaniLa dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa al periodo di imposta 2015 si compone di tre parti:
- la Certificazione Unica, la cui trasmissione doveva essere stata effettuata entro il 7 marzo 2016, per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2015 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti, con riferimento alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- il modello 770 Semplificato, che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2015, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti;
- il modello 770 Ordinario, che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, al fine di comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2015 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati.
La trasmissione telematica del modello 770 Semplificato e di quello Ordinario deve essere effettuata di regola entro il 31 luglio: poiché quest’anno cade di domenica slitta al 1° agosto, data che rientra nel posticipo delle scadenze fiscali del mese di agosto. Di conseguenza, la trasmissione delle suddette dichiarazioni relative all’anno 2015 andrebbe effettuata entro il 22 agosto 2016; tuttavia, dovrebbe essere in arrivo mediante apposito DPCM una proroga al 15 settembre.
Ulteriore novità di quest’anno riguarda il modello 770 Semplificato, che è stato notevolmente ridimensionato rispetto ai precedenti periodi d’imposta in quanto molte informazioni sono state trasferite nel modello CU 2016 Ordinario, così da evitare una duplicazione nella trasmissione dei dati.
Ad esempio nel caso di compenso erogato nel 2015 ad un professionista rientrante nel regime dei minimi o nel regime forfetario, al quale non si applica la ritenuta alla fonte del 20%, il sostituito d’imposta avrà come unico adempimento la presentazione della CU 2016 e non più anche del modello 770 Semplificato.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione del modello 770 Semplificato, se il sostituto non deve presentare anche quello Ordinario, il 770 Semplificato va inviato comprensivo dei seguenti prospetti:
- Prospetto ST, contenente i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali regionale all’Irpef, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive, nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive;
- Prospetto SV, contenente i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all’Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti;
- Prospetto SX, redatto per riepilogare i crediti nonché i dati relativi alle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. 445/1997 e ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997;
- Prospetto SY, redatto per riepilogare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all’articolo 25 D.L. 78/2010, ed per l’eventuale indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.
Il sostituto tenuto alla presentazione anche del modello Ordinario dovrà indicare i dati contenuti nei prospetti ST, SV, SX e SY (se presente) relativi al modello 770 Semplificato, nei quadri ST, SV, SX e SY del modello 770 Ordinario, potendo pertanto omettere la presentazione del modello semplificato.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di produrre comunque il modello 770 Semplificato integrale comprensivo dei relativi prospetti ST, SV, SX e SY (se presente), ma solo se non sono state operate compensazioni “interne” ai sensi dell’articolo 1 D.P.R. 445/1997 tra i versamenti attinenti al modello 770 Semplificato e quelli relativi al modello 770 Ordinario.
In caso di compensazioni “interne”, i prospetti ST, SV, SX e SY vanno necessariamente allegati al modello 770 Ordinario.
È inoltre sempre possibile presentare separatamente il modello 770 Semplificato inviando con un modello le sole comunicazioni relative alle certificazioni di lavoro dipendente e assimilato e con un altro modello quelle relative alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; entrambi i modelli con i relativi prospetti ST, SV, SX e SY.
Tale possibilità è consentita se sono soddisfatte le seguenti due condizioni:
- che siano state trasmesse entro il 7 marzo 2016, sia Certificazioni lavoro dipendente e assimilato, sia Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.
Si ricorda che, nel caso di presentazione separata, la verifica del numero di soggetti effettuata al fine di vagliare la possibilità di procedere alla trasmissione telematica della dichiarazione con il servizio Fisconline (possibile se la dichiarazione è presentata in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20), va effettuata tenendo conto separatamente del numero di comunicazioni indicato in ciascuna delle due parti e prendendo a riferimento il numero maggiore.
Nel caso di presentazione congiunta invece bisogna far riferimento alla somma del numero di comunicazioni, lavoro dipendente e autonomo.
Infine, se il sostituto, tenuto, sia a presentare il modello 770/2016 Semplificato per un numero di soggetti non superiore a venti, sia a presentare il modello 770/2016 Ordinario con riferimento ad un numero di soggetti superiore a venti, utilizzerà per la trasmissione telematica di entrambi i modelli il servizio telematico Entratel.