La “dichiarazione di esenzione Durc” nella Nuova Sabatini
di Debora ReverberiIl Mise ha recentemente aggiornato l’elenco delle Faq relative alla Nuova Sabatini per disciplinare, nell’ambito della procedura di erogazione del contributo, il caso delle imprese che non hanno l’obbligo di iscrizione agli Enti previdenziali preposti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. Durc).
L’agevolazione c.d. Nuova Sabatini è stata istituita dall’articolo 2 D.L. 69/2013 e successivamente rifinanziata ed estesa, con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle Pmi e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.
La misura, a sostegno degli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali, non prevede la regolarità del Durc fra le condizioni di ammissibilità al finanziamento agevolato.
Un Durc regolare è necessario esclusivamente in sede di erogazione delle agevolazioni, come espressamente chiarito dal Mise nella Faq 1.13.
La nuova Faq 10.23 pubblicata sul sito web ministeriale chiarisce che le imprese beneficiarie prive dell’obbligo di iscrizione a Inps, Inail e Cassa Edile, sono tenute, in sostituzione alla produzione di un DURC regolare, alla compilazione e trasmissione telematica al Mise di una “dichiarazione di esenzione Durc”.
Trattasi di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell’azienda, attestante:
- l’assenza di lavoratori subordinati e lavoratori assunti con contratto di collaborazione alle dipendenze della Pmi;
- l’opzione pertinente relativa alla posizione contributiva della Pmi riportando, ove necessario, l’opportuna motivazione della mancata iscrizione ai sopra richiamati Enti previdenziali e indicando i relativi riferimenti normativi.
La trasmissione della “dichiarazione di esenzione Durc” deve avvenire in modalità esclusivamente telematica tramite la piattaforma informatica del Mise ed è possibile solo successivamente alla trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell’investimento (c.d. Dui), da effettuarsi nei termini stabiliti dalla circolare Mise n. 14036 del 15.02.2017.
La dichiarazione di ultimazione dell’investimento (c.d. Dui), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e resa al Mise tassativamente entro i seguenti termini, pena la revoca dell’agevolazione:
- sessanta giorni dalla data di ultimazione;
- non oltre sessanta giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pari a dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
La data di ultimazione dell’investimento corrisponde:
- in caso di acquisto a titolo di proprietà, alla data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento;
- nel caso di operazione di leasing finanziario, alla data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.
La “dichiarazione di esenzione Durc”, coerentemente con la durata del Durc, ha validità quadrimestrale per tutte le domande di finanziamento agevolato presentate dalla medesima impresa beneficiaria: a partire dalla data di trasmissione della dichiarazione sostitutiva al Mise ha dunque durata pari a 120 giorni.
L’impresa dovrà trasmettere la “dichiarazione di esenzione Durc”:
- in corrispondenza di ciascuna richiesta annuale di erogazione;
- qualora nel corso delle verifiche propedeutiche all’erogazione delle agevolazioni emerga il decorso di oltre 120 giorni della precedente dichiarazione.
Infine il Mise sottolinea che la “dichiarazione di esenzione Durc” viene presa in considerazione nell’iter di erogazione delle quote di contributo solo nel caso in cui si abbia evidenza del mancato censimento dell’impresa nelle banche dati di Inps, Inail e Cassa Edile.
Si rammenta, infine, che l’articolo 1, commi 226–229, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) ha disposto il rifinanziamento, per complessivi 540 milioni di euro nel periodo 2020-2025, di cui 105 milioni per l’anno 2020, dell’agevolazione Beni strumentali, c.d. “Nuova Sabatini”, con le seguenti caratteristiche distintive:
- Sabatini rafforzata per beni 4.0, ovvero il meccanismo preferenziale a favore degli investimenti in beni 4.0, nella duplice accezione di destinazione di un’apposita riserva del 30% delle risorse stanziate e della maggiorazione del contributo statale del 30% rispetto al contributo ordinario;
- Sabatini rafforzata per investimenti in beni 4.0 al Sud, ovvero la maggiorazione del contributo statale dal 30% al 100% per investimenti in beni 4.0 realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, con una riserva complessiva per il periodo 2020-2025 di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate;
- Sabatini rafforzata per investimenti in beni c.d. ecosostenibili, ovvero l’estensione del meccanismo preferenziale a favore degli investimenti effettuati dalle Pmi in beni materiali nuovi a uso produttivo e a basso impatto ambientale, con la destinazione di una riserva del 25% delle risorse autorizzate e una maggiorazione del contributo statale del 30% rispetto al contributo ordinario.
Nella seguente tavola sinottica si riepilogano, in funzione delle tipologie di investimento che beneficiano della “Nuova Sabatini”, i contributi statali e le riserve destinate:
Tipologia investimento | Dimensione imprese beneficiarie | Tasso annuo di interesse convenzionalmente assunto per il Contributo in c/impianti | Riserva destinata |
Beni materiali o immateriali nuovi a uso produttivo | Micro
Piccole Medie |
2,75% | – |
Beni 4.0 | Micro
Piccole Medie |
3,575% | 30% |
Investimenti al Sud | Micro
Piccole |
5,5% | 60 milioni di euro:
|
Beni ecosostenibili | Micro
Piccole Medie |
3,575% | 25% |