La dichiarazione di navigazione di alto mare per l’articolo 8bis
di Clara PolletSimone DimitriA partire dal 15 luglio 2021 è possibile trasmettere telematicamente la dichiarazione di possesso dei requisiti per la non applicazione dell’Iva alle operazioni di cui agli articoli 8bis e 7sexies, comma 1, lettera ebis), D.P.R. 633/1972.
L’articolo 1, commi da 708 a 712, L. 178/2020 ha previsto l’obbligo per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 8-bis D.P.R. 633/1972, e per gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto ai sensi dell’articolo 7-sexies, comma 1, lett. e-bis), D.P.R. 633/1972, di presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla stessa norma.
Ai sensi dell’articolo 8bis, comma 1, lettera d), D.P.R. 633/1972, sono non imponibili Iva con natura operazione N3.4 – operazioni assimilate alle esportazioni, ad esempio, le cessioni di beni destinati a dotazioni di bordo e le forniture destinate al rifornimento e vettovagliamento di navi adibite alla navigazione di alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca.
Una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%.
Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.
I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione.
La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (Prot. n. 151377/2021 del 15 giugno 2021) e deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.
La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.
I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare.
Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
Per la compilazione della fattura elettronica, il dato è riportato nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, valorizzando il campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la voce “NAUTICA” e il campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> con il numero del protocollo di ricezione della dichiarazione trasmessa a sistema e consultabile nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Gli estremi del protocollo telematico di ricezione e i dati della dichiarazione sono resi disponibili, dopo il rilascio della ricevuta di invio, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate sia al soggetto dichiarante che, per la parte dei dati ad esso riferiti, al soggetto indicato in dichiarazione come parte contraente (cedente/prestatore).
Le operazioni per le quali sono applicabili le disposizioni di cui ai commi da 708 a 710 della L. 178/2020 sulla base della dichiarazione presentata sono quelle per le quali la data della fattura decorre dal sessantesimo giorno successivo all’adozione del provvedimento Prot. n. 151377/2021 del 15.06.2021 (ossia con data fattura a partire dal 14 agosto 2021).
Per entrambe le tipologie di operazioni si utilizza lo stesso modello, con indicazione dei dati, però, in quadri separati.
Il quadro A è relativo alla dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto, ai sensi dell’articolo 7-sexies, comma 1, lett. e-bis), D.P.R. 633/1972.
Nel quadro B, relativo alla dichiarazione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità ai sensi dell’articolo 8-bis D.P.R. 633/1972, si riportano le seguenti informazioni:
- i dati che identificano la nave;
- la dichiarazione di intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva, indicando l’anno di riferimento;
- l’attestazione dell’effettuazione di un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento del totale nell’anno solare precedente o in quello in corso al momento della dichiarazione; in caso di periodi inferiori all’anno, le date di inizio e fine del periodo stesso;
- l’attestazione del possesso dei documenti richiesti ai fini della dimostrazione della sussistenza della condizione di navigazione in alto mare.
Nella sezione II, occorre indicare il codice fiscale della parte contraente (cedente/prestatore) con riferimento alla singola nave a cui l’operazione si riferisce.
L’articolo 7, comma 4 ter, D.Lgs. 471/1997 dispone, infine, che è punito con la sanzione prevista al comma 3 (sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta), il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza avere mai riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all’articolo 8-bis, comma 3 del medesimo decreto.