19 Aprile 2017

La dichiarazione fraudolenta è reato di pericolo e di mera condotta

di Angelo Ginex
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Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell’evento di danno. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 3 marzo 2017, n. 10507, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

La pronuncia trae origine dalla presentazione di un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, la quale, confermando la sentenza di primo grado, condannava i due imputati per il reato di dichiarazione fraudolenta ex articolo 2 D.Lgs. 74/2000. Questi ultimi, nella qualità rispettivamente di amministratore di fatto e legale rappresentante di una società, utilizzavano due fatture per operazioni inesistenti nell’anno di imposta 2008.

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