La dichiarazione integrativa e il ravvedimento operoso “allungano” il termine di prescrizione
di Sergio Pellegrino1° gennaio 2015, con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità, il
ravvedimento operoso cambia pelle.
strumento “temporaneo” per l’autocorrezione da parte dei contribuenti di violazioni commesse, da mettere in campo entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata compiuta la violazione, ma come uno strumento che può
essere sempre utilizzato in questo senso, fino alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione accertativa, con
riduzioni delle sanzioni decrescenti in relazione al tempo trascorso dal momento di compimento della violazione.
non prevede una decorrenza specifica per le modifiche normative, queste si rendono applicabili anche a violazioni commesse precedentemente all’entrata in vigore della legge, dando in questo modo la possibilità ai contribuenti di sanare violazioni che sulla base della disciplina previgente non potevano essere più oggetto di ravvedimento.
tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate: si tratta quindi di imposte sui redditi e relative addizionali, Irap, Iva, ritenute fiscali, imposte d’atto, mentre ad esempio per i tributi locali (Tasi, Tari, Imu, …) o i dazi doganali non è cambiato nulla da questo punto di vista.
modifica delle cause ostative, anche in questo caso soltanto per i tributi amministrati dall’Agenzia, non essendo per questi il
ravvedimento più inibito dall’inizio di un controllo fiscale.
strettamente correlato all’intervento sul ravvedimento operoso è quello relativo alla previsione di un
termine di decadenza allungato per l’esercizio dell’azione di accertamento nel caso in cui venga presentata una dichiarazione integrativa.
articolo 2 comma 8 del d.p.r. 322 del 1998, ma anche per effetto dell’
articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997 e dunque in occasione del ravvedimento operoso, comporti che i
termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva si computano sulla dichiarazione integrativa in relazione agli elementi che sono stati rettificati.
comma 8 bis: conseguentemente vale soltanto per le dichiarazioni integrative “pro-erario”, determinando una maggiore imposta o minor credito d’imposta, e
non invece quelle a favore del contribuente.
termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo: decorso questo, l’unica strada per recuperare le maggiori imposte versate è rappresentata dall’
istanza di rimborso.
sole poste oggetto di rettifica, se è comprensibile da un punto di vista logico, rischia invece di non essere facilmente attuabile a livello operativo.