La dichiarazione IVA 2014
di Federica Furlani
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 4869 di data 15 gennaio 2014 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2014 concernenti l’anno 2013, con le relative istruzioni, che presentano delle variazioni rispetto al modello dell’esercizio precedente.
Innanzitutto esce definitivamente di scena il modello IVA26LP: esso conteneva il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo ai sensi dell’art. 73, e doveva essere presentato dalla capogruppo all’agente della riscossione territorialmente competente, unitamente al prospetto IVA 26PR/2013 ed alle eventuali garanzie prestate dalle società partecipanti alla procedura per le proprie eccedenze di credito compensate.
I dati del modello soppresso confluiscono pertanto nella dichiarazioni annuali Iva prestante dalle società controllate e dall’ente o società controllante.
Le altre principali novità riguardano:
QUADRO VE
Sezione 2 – Operazioni imponibili
E’ stato introdotto il rigo VE23 dedicato alla nuova aliquota ordinaria del 22%, introdotta dall’articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76.
Poiché l’aumento dell’aliquota dal 21 al 22% è scattato a decorrere dal 1° ottobre 2013, nel modello coesistono entrambi i righi: uno per l’aliquota 21% e uno per quella al 22%.
Sezione 4 – Altre operazioni
E’ stato eliminato il campo 3 del rigo VE36 riservato all’esposizione delle operazioni ad esigibilità differita effettuate ai sensi dell’art. 7 DL 185/2008, che è stato soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2012 e sostituito, ai sensi dell’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, dal nuovo regime Iva per cassa.
E’ stato inoltre ridenominato il rigo VE39 – operazioni non soggette all’imposta degli articoli da 7 a 7-septies, al fine di ricomprendervi tutte le operazioni Iva non soggette che concorrono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, alla determinazione del volume d’affari e per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Il nuovo art. 21 co. 6-bis lett. a) e b) del DPR 26.10.72 n. 633, in recepimento dell’art. 219-bis della direttiva 28.11.2006 n. 2006/112/CE, ha infatti esteso l’obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni escluse da IVA ai sensi degli artt. 7 – 7-septies del DPR 633/72, in difetto cioè del presupposto territoriale. In particolare, la fattura deve essere emessa per:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10 co. 1 n. 1 – 4 e 9 del DPR 633/724 (operazioni bancarie e assicurative), effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi UE → annotazione “inversione contabile”;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori della UE → annotazione “operazione non soggetta”.
Fino a tutto il 2012, invece, l’obbligo di emissione della fattura era previsto, relativamente alle operazioni escluse da IVA in difetto del presupposto territoriale, per le sole prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE.
QUADRO VC
Le operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies Dpr 633/72 non devono essere considerate per la verifica dello status di esportatore abituale, pur concorrendo alla formazione del volume d’affari.
QUADRO VF
La novità del VF riguarda l’introduzione del rigo VF12 dedicato alla nuova aliquota ordinaria del 22%, come già commentato con riguardo al quadro VE.
E’ stato inoltre eliminato il rigo VF20 riservato all’esposizione degli acquisti registrati nell’anno ma non imposta differita ad anni successivi di cui all’art. 7 DL 185/2008, che è stato soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2012.
A rigo VF34, al fine della determinazione del pro-rata, a campo 5 non devono essere ricomprese le operazioni non soggette ad Iva indicate a rigo VE39.
QUADRO VL
Nel rigo VL8 della sezione 2 è stato inserito il campo 2 riservato ai soggetti partecipanti alla procedura di liquidazione Iva di gruppo di cui all’art. 73 al fine di indicare il credito, chiesto a rimborso e non accettato dall’Ufficio, che non può essere trasferito al gruppo.
QUADRO VO
Nell’ambito dei righi VO10 e VO11 – Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili è stato introdotto il campo 28 relativo alla Croazia “HR”, che è entrata a far parte dell’Unione europea a partire dal 1° luglio 2013.
Sono state inoltre eliminate, nei righi VO23 e VO24, le caselle relative alle opzioni non più esercitabili dalle società agricole per l’anno 2013 di cui all’art. 1, commi 1093 e 1094, L. 296/2006.