La dichiarazione Iva 2024: la compilazione del rigo VA5
di Stefano RossettiDallo scorso 1.2.2024 è iniziata ufficialmente la campagna dichiarativa relativa all’Iva e i contribuenti che hanno maturato un credito superiore a 5.000 euro, da poter utilizzare in compensazione orizzontante, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, saranno tra i primi ad adempiere.
Infatti, come noto, il previo invio della dichiarazione Iva, con apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo), rappresenta un passo necessario per poter compensare orizzontalmente il credito Iva superiore a 5.000 euro. A questo proposito, si ricorda che, tra l’invio della dichiarazione fiscale e la compensazione dell’eccedenza detraibile devono, comunque, trascorrere almeno 10 giorni.
Nel modello di dichiarazione Iva 2024 viene riproposto il rigo VA5 relativo alla detrazione dell’Iva inerente alle spese sostenute per l’acquisto e l’utilizzo di apparecchi radiomobili (i telefoni cellulari).
La presenza di tale quadro è giustificata dal fatto che l’Amministrazione finanziaria, ai fini dell’esecuzione dei controlli, deve essere informata della misura in cui il contribuente ha esercitato il diritto alla detrazione, se superiore al 50%.
Fino al 31.12.2007, l’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto e alla gestione dei telefoni cellulari poteva essere portata in detrazione nella misura del 50%, ai sensi dell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972.
A far data dall’1.1.2008, la Legge di bilancio 2008 ha abrogato la sopra citata disposizione (per incompatibilità con il diritto comunitario), con la conseguenza che il diritto alla detrazione, ad oggi, deve essere esercitato secondo il criterio dell’inerenza; infatti, l’imposta può essere recuperata solo e nella misura in cui l’utilizzo del telefono cellulare è attinente all’esercizio dell’attività d’impresa, artistica o professionale.
L’inerenza dell’utilizzo del telefono cellulare deve, inoltre, essere valutata anche in base ai commi 4 e 5, dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972, secondo cui:
- “per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione.” (comma 4);
- “ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis.” (comma 5).
Va ricordato, altresì, che l’articolo 1, comma 255, L. 244/2007, aveva stabilito che l’Amministrazione finanziaria, nel fissare i criteri selettivi per l’effettuazione dei controlli in ambito Iva relativamente al periodo 2008-2012, doveva concentrare l’attività di verifica sui contribuenti che, a partire dall’1.1.2008, computavano in detrazione l’Iva sugli acquisti e sull’utilizzo dei telefoni cellulari in misura superiore al 50%.
Da qui è nata l’esigenza di compilare il rigo VA5 della dichiarazione Iva.
Alla luce di quanto sopra visto, dunque, la norma permette ai contribuenti di poter detrarre l’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto e alle spese di gestione del telefono cellulare secondo il criterio dell’inerenza.
Chiaramente, il contribuente deve essere in grado, sotto il profilo documentale, di poter dimostrare la percentuale di inerenza applicata.
Se tale percentuale supera il 50%, allora è obbligatorio compilare il rigo VA5 della dichiarazione Iva, nel quale occorre indicare:
- imponibile e IVA detratta in relazione all’acquisto (anche importazioni) di apparecchiature radiomobili (rilevano anche gli acquisti in base a contratti di leasing);
- imponibile e Iva detratta in relazione al sostenimento delle spese di gestione.
Le istruzioni al modello precisano che la compilazione del rigo è prevista anche per i soggetti la cui detrazione effettiva risulti, poi, ridotta, per la presenza di limitazioni della detrazione conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette (ad esempio pro-rata di detrazione).
Ciò significa che, ad esempio, deve essere segnalato l’acquisto di un telefono cellulare per cui si è operata la detrazione Iva nella misura del 40% a seguito di applicazione del pro-rata di detrazione nella misura del 50% (detrazione teorica 80%, detrazione effettiva 40% a seguito del pro-rata di detraibilità pari al 50%).