20 Maggio 2016

La dichiarazione nell’ipotesi di rivalutazione e di affrancamento

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La Legge di Stabilità 2016, all’articolo 1, commi da 889 a 897, ha introdotto una nuova disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, nonché di affrancamento del saldo attivo della rivalutazione. A tal fine, all’interno del modello Unico 2016 (periodo d’imposta 2015), sono state aggiunte tre sezioni. La prima (sezione XXIII-A) è rivolta ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.

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In particolare:

  • nel rigo “RQ86” deve essere indicato l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili (colonna 1) e l’imposta sostitutiva del 16 per cento (colonna 2);
  • nel rigo “RQ87” deve essere indicato l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni (colonna 1) e l’imposta sostitutiva del 12 per cento (colonna 2);
  • nel rigo “RQ88” deve essere indicato l’ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate (colonna 1) e l’imposta sostitutiva del 12 per cento (colonna 2).

La seconda (sezione XXIII-B) va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di affrancare, ai fini fiscali, i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014, purché i beni, ricompresi tra quelli previsti dall’articolo 10 della Legge 342/2000, siano ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento.

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In particolare:

  • nel rigo “RQ89” deve essere indicato l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili (colonna 1) e l’imposta sostitutiva del 16 per cento (colonna 2);
  • nel rigo “RQ90” deve essere indicato l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni (colonna 1) e l’imposta sostitutiva del 12 per cento (colonna 2);
  • nel rigo “RQ91” deve essere indicato l’ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate (colonna 1) e l’imposta sostitutiva del 12 per cento (colonna 2);
  • nel rigo “RQ92” deve essere indicato il totale delle imposte versate, come risultante dalla sommatoria degli importi della colonna 2 dei righi precedenti.

L’ultima (sezione XXIII-C) è riservata ai soggetti che hanno proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni e che possono affrancare il saldo di rivalutazione sottostante; nonché ai soggetti che hanno proceduto al riallineamento dei valori e che possono affrancare la riserva vincolata in sospensione d’imposta.

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In particolare, nel rigo “RQ93” deve essere indicato l’importo da assoggettare ad imposta sostitutiva (colonna 1) e l’imposta sostitutiva del 10 per cento (colonna 2); il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato, tramite presentazione del modello F24, con l’indicazione dei codici tributo seguenti:

  • “1811” denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – art.1, c. 892, legge n. 208/2015”;
  • “1813” denominato “Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 891, legge n. 208/2015”.